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TAR Napoli, Sez. VIII, 21 gennaio 2008 / 20n febbraio 2008, n.867 (Pres. Speranza, est. Buonauro) La giurisprudenza è oramai ferma nel considerare, in assenza di una normazione ad hoc, del tutto valida l’attribuzione di un mero punteggio numerico, in quanto motivazione sintetica, ma comunque significativa ed idonea a rendere palese la valutazione compiuta dalla commissione (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2127 in tema di concorso notarile; nonché id. sez. VI, 26 maggio 2006 n. 3147; id., 14 gennaio 2005, n. 110; id., IV 5.8.2005, n. 4165), anche qualora non siano rinvenibili sull’elaborato segni grafici o glosse di commento a margine dell'elaborato (da ultimo T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 dicembre 2004 , n. 1933). Nel solco del medesimo orientamento il Collegio ha altresì osservato – in linea con la più recente giurisprudenza del giudice amministrativo di secondo grado (Consiglio di stato, sez. IV, 30 maggio 2007 , n. 2781 secondo cui che spetta alla commissione in via esclusiva la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua) - che tale considerazione deve essere tenuta ferma anche nel caso in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito è sostenuta da pareri pro veritate (di professori universitari o altri professionisti legali), in quanto non idonea ex se a dare prova di quella evidenza richiesta per l’accesso diretto al fatto, salva espressa dimostrazione dei gravi elementi di illegittimità. Orbene, nel caso di specie, proprio il lievissimo scarto dal raggiungimento della soglia di sufficienza (un punto), unitamente alle perentorie ed argomentate osservazioni rese nel parere pro veritate da un qualificato esperto della materia in ordine alla ribadita sufficienza della prova relativa alla redazione dell’atto giudizario, endono evidente l’illogicità metodologica e l’insufficienza motivazionale della valutazione operata dalla commissione: essa, infatti, pur in relazione ad una situazione-limite di estrema opinabilità in ordine al raggiungimento della soglia di sufficienza, si è tradotta in una serie di passaggi astratti disancorati da qualsiasi riferimento alle ragioni che concretamente dovrebbero giustificare sia l'aggettivazione utilizzata che il punteggio che tale aggettivazione ha determinato. |
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TAR Napoli, Sez. I, 19 dicembre 2007 / 6 febbraio 2008, n. 566 (Pres. Guida, est. Guarracino) Il legislatore ha assoggettato alla nuova procedura di autorizzazione unica, oltre ai procedimenti già in corso per il rilascio della autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto (art. 208, co. 16, con la sola eccezione che la procedura di VIA sia stata già completata), anche gli stessi impianti già autorizzati, quando interessati da modifiche sostanziali che li rendano difformi dal titolo abilitativo già posseduto (art. 208, co. 20). Il quadro che se ne ricava è chiaro nel sussumere nell’art. 208 d.lgs. 152/06 tutte le ipotesi in cui si faccia questione della vecchia autorizzazione dell’impianto, conservandosi, in via meramente transitoria, una disciplina abilitativa analoga a quella di cui all’abrogato art. 28 l. 22/97 per il solo caso dell’impianto già autorizzato, per il cui esercizio sia stata presentata, prima dell’avvento della nuova legge, istanza volta ad ottenere, variare o rinnovare (soltanto) la relativa autorizzazione alla gestione. |
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TAR Napoli, Sez. VII, 12 dicembre 2007 / 5 febbraio 2008, n. 562 (Pres. Guerriero, est. Passarelli di Napoli) La legge n. 308/2004, nel consentire la condonabilità, ai fini penali, degli abusi paesaggistici commessi fino ad una certa data, si è imposta come una norma di chiusura del sistema, ossia tesa a segnare la linea di demarcazione nel passaggio tra il regime previgente e quello attuale. Sicchè in siffatta prospettiva deve ritenersi che le disposizioni di cui alla legge n.308/2004 sul mini condono paesaggistico, operino anche dal punto di vista dell’illecito amministrativo, consentendo la operatività, medio-tempore, del meccanismo dell’autorizzazione postuma ossia solo fino al 30.09.2004, data fissata per la ultimazione dell’abuso, per cui la mancanza di effetti amministrativi del condono sarebbe più apparente che reale, ben potendo l’amministrazione, per gli abusi commessi fino a quella data, applicare il regime previgente della sanatoria postuma”. In tal senso si è espresso anche anche T.a.r. Puglia-Bari nella sentenza sez.III, 5.09.2005 n. 3780 ove ha affermato che: “L’art. 1 comma 39 della legge n. 308/2004 , c.d. condono paesaggistico è norma eccezionale che introduce una deroga per tempo di vigenza alla disciplina a regime di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 consentendo l’accertamento postumo di compatibilità ambientale – id est, sanatoria – nei confronti dei procedimenti pendenti aventi ad oggetto gli interventi edilizi rilevanti sotto l’aspetto paesaggistico, per i quali non sia stato richiesto nulla osta paesaggistico”. Sicché, per gli abusi commessi entro il 30.09.04, deve ritenersi illegittimo il diniego di sanatoria di un'opera edilizia eseguita su immobile vincolato senza il previo esame dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica inoltrata in applicazione dell'art. 1 comma 39 l. n. 308 del 2004 (normativa sul c.d. minicondono paesaggistico). |
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TAR Napoli, Sez. VIII, 10 dicembre 2007 / 1 febbraio 2008, n. 478 8Pres. Speranza, est. Nappi) L’apprezzamento degli elaborati riflette una valutazione tecnico discrezionale ed ha natura di giudizio di valore. E’ noto che a tale giudizio inerisce un innegabile connotazione di opinamento soggettivo, non ripetibile, se non in caso di discrasie logiche atte a far presumere la macroscopica irrazionalità del giudizio espresso. In tale contesto la motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva trattandosi di due forme di espressione, sintetica e analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso. Non puo invero negarsi che la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi al corrispondente descrittivo alla luce e sulla base dei criteri di valutazione prefissati dall’Amministrazione. Giova invero puntualizzare che i voti, in astratto prestabiliti, non costituiscono un quid vacuum ma riflettono una scala di valori e disvalori attribuibili ai singoli elaborati ditalchè ciascun voto corrisponde, nell’astratta loro previsione, a gradazioni diverse di idoneità e inidoneità |
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TAR Napoli, Sez. II, 22 novembre 2007 / 7 dicembre 2007, n. 15830 (Pres. D'Alessandro, est. Russo)
La cessata efficacia di un piano attuativo, in tutto o in parte non eseguito, non rende l'area interessata priva di disciplina urbanistica, alla stregua delle c.d. "zone bianche", per le quali risultano dettate le rigide prescrizioni di cui all'art.4, ultimo comma, della legge 28.01.1977 n. 10 – poi confluito nell’art.9 del d.P.R. n.380/2001 – e, in Campania, dall’art.4 della L.R. n.17/1982. Le suddette prescrizioni appaiono giustificate per le zone nelle quali si riscontri la mancanza di qualsiasi programmazione d'uso del territorio, nella considerazione che, in assenza di disciplina, in tali zone si riespanderebbe illimitatamente lo "ius aedificandi" insito nel diritto di proprietà e, quindi, senza alcuna tutela dell'interesse pubblico ad uno sviluppo edificatorio organico. Proprio a tale rischio pone rimedio la citata normativa di salvaguardia di cui all'art. 4, ultimo comma, della L.R. n.17/1982, che interviene appunto ove non sia altrimenti desumibile la volontà degli organi pubblici preposti alla pianificazione urbanistica. Quando, invece, come nella situazione in esame, sia venuta meno soltanto la pianificazione attuativa, deve in primo luogo farsi riferimento al Programma di Fabbricazione per individuare i limiti della sempre vigente disciplina di uso del territorio |
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Ultimo aggiornamento ( domenica 06 gennaio 2008 )
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