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L’istruzione probatoria nel nuovo processo civile, Piero Leanza, Giappichelli, 2010, Torino, p. 425, euro 46,00

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Il valore storico - culturale della stazione ferroviaria di Napoli
Scritto da La redazione iusna.net   
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 12 aprile 2006 )
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Giurisdizione - pubblici servizi - attività negoziale della P.A. - G.A.
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR NAPOLI, Sez. I, 27 dicembre 2005 / 05 aprile 2006, n. 3412

La Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 204/2004 ha ridisegnato l’ambito della giurisdizione esclusiva attribuita al giudice amministrativo dal D.Lgs  n. 88/89 e dalla successiva legge n. 205/2000 restringendola, in relazione alla  natura della situazione giuridica  soggettiva ed in rigorosa coerenza con il carattere “speciale”, costituzionalmente stabilito, della giuridizione esclusiva,   alle  sole ipotesi in cui “la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”.

Per quanto attiene, in particolare, alla materia dei pubblici servizi, la Corte ha precisato  che le controversie in materia di pubblici servizi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche quando il potere autoritativo di affidamento del pubblico servizio di cui è titolare la p.a. è da questa esercitata non in  forma provvedimentale ma con lo strumento negoziale.

Ultimo aggiornamento ( lunedì 10 luglio 2006 )
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Oneri concessori - prescrizione - termine
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR NAPOLI, Sez. IV, 08 marzo 2006 / 05 aprile 2006, n. 3406

Si deve ritenere che il termine iniziale di prescrizione del credito relativo al costo di costruzione non decorra dalla data stabilita in concessione per l’ultimazione dei lavori, ma dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui l’opera è stata effettivamente ultimata, ossia dal momento in cui il credito, pur se liquido da data anteriore, diviene esigibile.
Inoltre, qualora il concessionario abbia omesso di comunicare all’Amministrazione l’avvenuta ultimazione dei lavori, il termine iniziale della prescrizione del credito relativo al costo di costruzione deve essere ancorato ad un dato certo, ricavabile in modo univoco dalla legge, e cioè allo scadere del sessantesimo giorno dalla data fissata nella concessione edilizia per l’ultimazione dei lavori (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria,  n. 25/2001 cit.),  fermo restando che, laddove non venga indicato alcun termine nella concessione edilizia, trova applicazione l’art. 4, comma 4, della legge n. 19/1977, secondo il quale il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può comunque essere superiore a tre anni.

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Permesso di costruire - diniego - puntuale motivazione - necessita
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR NAPOLI, Sez. IV, 08 marzo 2006 / 05 aprile 2006, n. 3403

Dalla motivazione del provvedimento impugnato non si desumono le  effettive ragioni ostative al rilascio del titolo abilitativo richiesto dalla ricorrente, perché non è stato in alcun modo specificato sotto quale profilo il progetto dalla stessa presentato si pone in contrasto con la legge regionale n. 16 del 22 febbraio 2005 (rectius, con la legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004) e con la deliberazione della Giunta Regionale Campana n. 635 del 21 aprile 2005 recante chiarimenti in materia di interpretazione della legge regionale n.16/2004

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Permesso di costruire - area urbanizzata - piano attuativo - non necessita
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR NAPOLI, Sez. IV, 08 marzo 2006 / 05 aprile 2006, n. 3402

Costituisce ormai principio pacifico ed acquisito che,  la necessità della presentazione di un previo piano attuativo  si impone qualora si tratti di asservire per la prima volta all’edificazione, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, aree non ancora urbanizzate, che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In tal caso non può prescindersi dalla previa  predisposizione di un  piano esecutivo (piano di lottizzazione o piano particolareggiato) quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia (cfr., C.d.S., Ad. Plen., 20.5.1980 n.18 e 6.12.1992 n.12 ; V Sezione, 13.11.1990 n.776 ; 6.4.1991 n.446 e 7.1.1999 n.1 ; T.A.R. Campania, IV Sezione, 2.3.2000 n.596).

Si tratta delle situazioni in cui si impone la esigenza di non infrangere la integrità originaria del territorio, sicchè occorre rispettare   rigorosamente  la cadenza, in ordine successivo, dell’approvazione dello strumento urbanistico generale e della susseguente predisposizione dello strumento urbanistico d’attuazione, utile a garantire e una pianificazione razionale e ordinata del futuro sviluppo del territorio dal punto di vista urbanistico ed edilizio.

Diversa è la situazione nei casi in cui la richiesta di permesso di costruire abbia ad oggetto un lotto intercluso, oppure, qualora la zona risulti totalmente urbanizzata  attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività, quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica, scuole, etc.. In tali casi lo strumento urbanistico esecutivo potrebbe non  ritenersi più necessario, e per tale ragione, non può considerarsi legittimo   un rifiuto da parte del Comune  basato sul solo argomento formale della mancata attuazione della strumentazione urbanistica di dettaglio (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, IV Sezione, 6.6.2000 n.1819).

Un discorso analogo vale anche con riferimento a quelle situazioni intermedie, non necessariamente  identificabili nè sovrapponibili con le fattispecie di “lotto intercluso” oppure  con altre similari,  nelle quali l’area interessata dall’intervento può risultare anche solo in parte, edificata, e, parallelamente, può essere, più o meno,  asservita da opere di urbanizzazione.

In tali casi, ossia quando si  è in presenza di una anche parziale edificazione e  non completa urbanizzazione, si è affermata una soluzione interpretativa mediana, ispirata alla esigenza di assicurare un  equilibrato contemperamento dei diversi interessi in gioco, nell’intento di valorizzare e rendere più pregnante l’onere motivazionale gravante a carico della amministrazione interessata. In tali casi,  si ritiene che la amministrazione non possa, né debba, invocare a fondamento del diniego di permesso di costruire la sola mancanza del piano attuativo, ma sia tenuta altresì a verificare e valutare quale sia lo stato di urbanizzazione già presente nella zona e  debbia congruamente evidenziare e motivare quali siano le concrete e ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione (cfr., C.d.S., Ad. Plen., 6.10.1992 n.12 ; V Sezione, 3.10.1997 n.1097, 25.10.1997 n.1189 e 18.8.1998 n.1273 ; T.A.R. Lazio, II Sezione, 29.9.2000 n.7649 ; T.A.R. Campania, IV Sezione, 2.3.2000 n.596 e 18.5.2000 n.1413).
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 12 luglio 2006 )
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