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TAR NAPOLI, Sez. IV, 08 marzo 2006 / 05 aprile 2006, n. 3402 Costituisce ormai principio pacifico ed acquisito che, la necessità della presentazione di un previo piano attuativo si impone qualora si tratti di asservire per la prima volta all’edificazione, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, aree non ancora urbanizzate, che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In tal caso non può prescindersi dalla previa predisposizione di un piano esecutivo (piano di lottizzazione o piano particolareggiato) quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia (cfr., C.d.S., Ad. Plen., 20.5.1980 n.18 e 6.12.1992 n.12 ; V Sezione, 13.11.1990 n.776 ; 6.4.1991 n.446 e 7.1.1999 n.1 ; T.A.R. Campania, IV Sezione, 2.3.2000 n.596). Si tratta delle situazioni in cui si impone la esigenza di non infrangere la integrità originaria del territorio, sicchè occorre rispettare rigorosamente la cadenza, in ordine successivo, dell’approvazione dello strumento urbanistico generale e della susseguente predisposizione dello strumento urbanistico d’attuazione, utile a garantire e una pianificazione razionale e ordinata del futuro sviluppo del territorio dal punto di vista urbanistico ed edilizio. Diversa è la situazione nei casi in cui la richiesta di permesso di costruire abbia ad oggetto un lotto intercluso, oppure, qualora la zona risulti totalmente urbanizzata attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività, quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica, scuole, etc.. In tali casi lo strumento urbanistico esecutivo potrebbe non ritenersi più necessario, e per tale ragione, non può considerarsi legittimo un rifiuto da parte del Comune basato sul solo argomento formale della mancata attuazione della strumentazione urbanistica di dettaglio (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, IV Sezione, 6.6.2000 n.1819). Un discorso analogo vale anche con riferimento a quelle situazioni intermedie, non necessariamente identificabili nè sovrapponibili con le fattispecie di “lotto intercluso” oppure con altre similari, nelle quali l’area interessata dall’intervento può risultare anche solo in parte, edificata, e, parallelamente, può essere, più o meno, asservita da opere di urbanizzazione. In tali casi, ossia quando si è in presenza di una anche parziale edificazione e non completa urbanizzazione, si è affermata una soluzione interpretativa mediana, ispirata alla esigenza di assicurare un equilibrato contemperamento dei diversi interessi in gioco, nell’intento di valorizzare e rendere più pregnante l’onere motivazionale gravante a carico della amministrazione interessata. In tali casi, si ritiene che la amministrazione non possa, né debba, invocare a fondamento del diniego di permesso di costruire la sola mancanza del piano attuativo, ma sia tenuta altresì a verificare e valutare quale sia lo stato di urbanizzazione già presente nella zona e debbia congruamente evidenziare e motivare quali siano le concrete e ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione (cfr., C.d.S., Ad. Plen., 6.10.1992 n.12 ; V Sezione, 3.10.1997 n.1097, 25.10.1997 n.1189 e 18.8.1998 n.1273 ; T.A.R. Lazio, II Sezione, 29.9.2000 n.7649 ; T.A.R. Campania, IV Sezione, 2.3.2000 n.596 e 18.5.2000 n.1413). |