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TAR Napoli, Sez. I, 19 marzo 2008 / 2 aprile 2008, n. 1807 (Pres. Guida, est. Dell'Olio) Nel caso di aggiudicazione da determinarsi mediante il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, affidato all’apprezzamento tecnico-discrezionale della commissione, non può procedersi ad alcuna dimostrazione della sicura spettanza di un appalto all’impresa illegittimamente esclusa, come, invece, normalmente avviene nell’ipotesi di aggiudicazione con criteri automatici di carattere aritmetico (ad es. massimo ribasso). Infatti, in tale evenienza, il giudizio prognostico compiuto dal giudice amministrativo non potrebbe anticipare le valutazioni della commissione di gara, le quali, essendo connotate da più o meno ampia discrezionalità (seppure di carattere tecnico), si sottraggono ad ogni previsione in ordine alla bontà dell’offerta presentata dalla ditta esclusa, a meno che particolari circostanze di fatto non inducano a far ritenere comunque scontato che la preferenza cada su quest’ultima (come nel caso in cui sia già avvenuta la ponderazione delle offerte tecniche). Orbene, non essendo state dedotte in questa sede tali particolari circostanze, il Collegio non può riconoscere alla ricorrente alcuna voce di danno collegata alla (indimostrabile) spettanza dell’appalto, fermo restando che la richiesta risarcitoria potrebbe trovare accoglimento nella più limitata prospettiva della perdita di chance. Come è stato sottolineato dalla giurisprudenza, tale tipologia di danno si presta ad essere l’unica configurabile nelle ipotesi di non agevole rinnovabilità delle operazioni di gara (ad es. appalti ad aggiudicazione non automatica), atteso che con il termine chance si intende attribuire rilevanza ad un bene patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, concretantesi nella situazione teleologicamente orientata al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio e caratterizzata da una consistente possibilità di successo (cfr. Consiglio di Stato, Sez.VI, 14 settembre 2006 n. 5323 e 7 febbraio 2002 n. 686). Tuttavia, anche sotto tale diversa angolatura, la pretesa di parte ricorrente non può trovare accoglimento. Soccorre il recente orientamento del giudice amministrativo, che ha avuto modo di precisare, con argomentazioni largamente condivisibili ed estensibili al caso di specie, quanto segue: “spetta (…) al ricorrente dare puntuale dimostrazione almeno dell’esistenza del danno patrimoniale e del nesso eziologico con i provvedimenti illegittimi annullati; e ciò conformemente al tradizionale assunto secondo cui il principio dispositivo opera sempre incondizionatamente qualora si tratti di materiale probatorio la cui produzione in giudizio rientri nella piena disponibilità della parte interessata (T.A.R. Campania, V, 8.2.2002, n. 762). Tale principio opera anche con riferimento al danno così detto da perdita di chance, nel senso che, ai fini del risarcimento della chance, il ricorrente ha l’onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., presuppone che risulti comprovata l’esistenza di un danno risarcibile (T.A.R. Lazio, I, 27.7.2006, n. 6583). Più in particolare, in materia di illegittima aggiudicazione di una gara o di un concorso pubblici, allorchè sia domandato il risarcimento del danno in relazione alla perdita di chance, la lesione della possibilità concreta di ottenere un risultato favorevole presuppone che sussista una probabilità di successo (nella specie, di vedersi aggiudicato l’appalto o di vincere il concorso) almeno superiore al 50 per cento, poiché, diversamente, diventerebbero risarcibili anche mere possibilità di successo, statisticamente non significative (T.A.R. Veneto, I, 26.6.2006, n. 1910; nello stesso senso cfr. Cons. di St., VI, 7.2.2002, n. 686; T.A.R. Lazio, I, 29.4.2005, n. 3218; T.A.R. Basilicata, 10.5.2005, n. 297).” (così T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 marzo 2007 n. 483). Nella fattispecie, in adesione alle puntuali eccezioni della difesa della Circumvesuviana, si osserva che parte ricorrente non ha articolato alcun elemento di prova da cui poter inferire l’esistenza di una significativa chance di successo, in termini di probabilità di aggiudicazione della gara nella misura superiore al 50 per cento. |