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La class action contro i privati e contro la P.A., A.A.V.V., La Tribuna, Piacenza, 2010, p. 347, euro 30,00

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Sul trasferimento ex lege 104/92 - condizioni
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR Napoli, Sez. VI, 5 marzo 2008 / 3 aprile 2008, n. 1825 (Pres. Giamportone, est. Raiola) 

Alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale “l'art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992 - avvalendosi di una discrezionalità legislativa conforme alla Costituzione - accorda il beneficio del trasferimento dallo stesso previsto a chi già assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile, e non a chi inoltri la domanda di trasferimento per futuri fini di assistenza” (ex multis cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 maggio 2007 , n. 3798).
In definitiva, il ricorrente non può vantare a proprio favore la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma e dalla corrente interpretazione giurisprudenziale ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui alla Legge n.104/1992: l’essere l’opera assistenziale nei confronti del soggetto portatore di handicap grave a) attuale, b) continuativa, e soprattutto, c) esclusiva (in tal senso i precedenti di questa Sezione, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 5 maggio 2005, n.5488).

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Sul risarcimento del danno da perdita di chance
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR Napoli, Sez. I, 19 marzo 2008 / 2 aprile 2008, n. 1807 (Pres. Guida, est. Dell'Olio) 

Nel caso di aggiudicazione da determinarsi mediante il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, affidato all’apprezzamento tecnico-discrezionale della commissione, non può procedersi ad alcuna dimostrazione della sicura spettanza di un appalto all’impresa illegittimamente esclusa, come, invece, normalmente avviene nell’ipotesi di aggiudicazione con criteri automatici di carattere aritmetico (ad es. massimo ribasso).
Infatti, in tale evenienza, il giudizio prognostico compiuto dal giudice amministrativo non potrebbe anticipare le valutazioni della commissione di gara, le quali, essendo connotate da più o meno ampia discrezionalità (seppure di carattere tecnico), si sottraggono ad ogni previsione in ordine alla bontà dell’offerta presentata dalla ditta esclusa, a meno che particolari circostanze di fatto non inducano a far ritenere comunque scontato che la preferenza cada su quest’ultima (come nel caso in cui sia già avvenuta la ponderazione delle offerte tecniche).
Orbene, non essendo state dedotte in questa sede tali particolari circostanze, il Collegio non può riconoscere alla ricorrente alcuna voce di danno collegata alla (indimostrabile) spettanza dell’appalto, fermo restando che la richiesta risarcitoria potrebbe trovare accoglimento nella più limitata prospettiva della perdita di chance.
Come è stato sottolineato dalla giurisprudenza, tale tipologia di danno si presta ad essere l’unica configurabile nelle ipotesi di non agevole rinnovabilità delle operazioni di gara (ad es. appalti ad aggiudicazione non automatica), atteso che con il termine chance si intende attribuire rilevanza ad un bene patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, concretantesi nella situazione teleologicamente orientata al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio e caratterizzata da una consistente possibilità di successo (cfr. Consiglio di Stato, Sez.VI, 14 settembre 2006 n. 5323 e 7 febbraio 2002 n. 686).
Tuttavia, anche sotto tale diversa angolatura, la pretesa di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
Soccorre il recente orientamento del giudice amministrativo, che ha avuto modo di precisare, con argomentazioni largamente condivisibili ed estensibili al caso di specie, quanto segue: “spetta (…) al ricorrente dare puntuale dimostrazione almeno dell’esistenza del danno patrimoniale e del nesso eziologico con i provvedimenti illegittimi annullati; e ciò conformemente al tradizionale assunto secondo cui il principio dispositivo opera sempre incondizionatamente qualora si tratti di materiale probatorio la cui produzione in giudizio rientri nella piena disponibilità della parte interessata (T.A.R. Campania, V, 8.2.2002, n. 762). Tale principio opera anche con riferimento al danno così detto da perdita di chance, nel senso che, ai fini del risarcimento della chance, il ricorrente ha l’onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire il risultato sperato, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., presuppone che risulti comprovata l’esistenza di un danno risarcibile (T.A.R. Lazio, I, 27.7.2006, n. 6583). Più in particolare, in materia di illegittima aggiudicazione di una gara o di un concorso pubblici, allorchè sia domandato il risarcimento del danno in relazione alla perdita di chance, la lesione della possibilità concreta di ottenere un risultato favorevole presuppone che sussista una probabilità di successo (nella specie, di vedersi aggiudicato l’appalto o di vincere il concorso) almeno superiore al 50 per cento, poiché, diversamente, diventerebbero risarcibili anche mere possibilità di successo, statisticamente non significative (T.A.R. Veneto, I, 26.6.2006, n. 1910; nello stesso senso cfr. Cons. di St., VI, 7.2.2002, n. 686; T.A.R. Lazio, I, 29.4.2005, n. 3218; T.A.R. Basilicata, 10.5.2005, n. 297).” (così T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 marzo 2007 n. 483).             
Nella fattispecie, in adesione alle puntuali eccezioni della difesa della Circumvesuviana, si osserva che parte ricorrente non ha articolato alcun elemento di prova da cui poter inferire l’esistenza di una significativa chance di successo, in termini di probabilità di aggiudicazione della gara nella misura superiore al 50 per cento.

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Rifiuti - ordinanze contingibili ed urgenti - competenza del Sindaco - quando sussiste
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR Napoli, Sez. I, 19 marzo 2008 / 2 aprile 2008, n. 1805 (Pres. Guida, est. Buonauro) 

L’art. 5 del d.l. 263/06, conv. in l. 269/06, si occupa della gestione delle aree da destinare a siti di stoccaggio, delle discariche, dei siti per i termovalorizzatori e, più in generale, di tutte le misure necessarie per “lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani”. 
Nell’ambito di tale cornice normativa l’esautoramento degli organi ordinari (sindaco e prefetto) dai poteri contingibili ed urgenti deve ritenersi circoscritto alla fase relativa allo smaltimento dei rifiuti in senso stretto, laddove permane l’attribuzione ordinaria nella fase (distinta ed antecedente) della raccolta dei rifiuti solidi urbani, rispetto alla quale la competenza del sindaco (come vertice dell’ente locale e come  ufficiale di Governo) rimane intatta.
Alla luce di tale direttrice ermeneutica non appare pertinente il richiamo ad un precedente di questo Tribunale (sent. 1876/2007), il quale, per converso, ha ad oggetto un’ordinanza sindacale volta alla localizzazione di aree di stoccaggio, onde l’esercizio del potere contestato si inserisce nella fase (successiva) dello smaltimento dei rifiuti, riservata alla competenza straordinaria del Commissario.

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Informativa antimafia - tentativo di infiltrazione - decorso del tempo - irrilevanza
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR Napoli, Sez. I, 6 febbraio 2008 / 3 aprile 2008, n. 1786 (Pres. Guida, est. Donadono) 

Per ritenere l’attualità del rischio derivante dall’emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata in organismi imprenditoriali, non occorre necessariamente il riscontro di fatti nuovi rispetto ad una precedente valutazione in merito.
Infatti il rischio non può considerarsi fugato per il mero trascorrere di un certo lasso di tempo dall’ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna nuova evenienza negativa, ma occorre piuttosto il sopraggiungere anche di fatti positivi, idonei a dar conto di un nuovo e consolidato operare dei soggetti cui veniva ricollegato il pericolo, che persuasivamente giustifichi lo scostamento dalla situazione rilevata in precedenza.
La mancanza di ulteriori addebiti verso la persona esaminata non è sufficiente a dimostrare che sia sicuramente scomparsa ogni situazione di rapporto con la malavita organizzata.
Nella specie, con riferimento specifico al ricorrente, veniva altresì rilevato nella citata decisione di appello n. 851 che la situazione di contatti inquinanti si era protratta per trentacinque anni, dal 1964 al 1999, e che non emergevano elementi concreti sulla cessazione della frequentazione di persone pregiudicate, essendo per contro messi in luce collegamenti inquinanti del titolare della ditta con almeno otto appartenenti ad un preciso “clan” camorristico.
Questo Collegio non ha ragione di discostarsi dall’applicazione dei principi sopra enunciati anche con riferimento a quest’ultima verifica, oggetto dell’impugnativa, effettuata a distanza di meno di tre anni dal precedente accertamento.

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Comune di Melito - il Tar conferma lo scioglimento del Consiglio Comunale
Scritto da La redazione iusna.net   
TAR Napoli, Sez. I, 6 febbraio 2008 / 20 marzo 2008, n. 1452 (Pres. Guida, est. Buonauro)
 
Il Tar Napoli conferma il provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale di Melito per infiltrazioni camorristiche.
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