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TAR Napoli, Sez. IV, 9 giugno 2010 / 12 luglio 2010, n. 16666 (Pres. Nappi, Est. Caminiti) Secondo il Consiglio di Stato la sentenza di primo grado che dichiara l'incompetenza per materia deve indicare il giudice competente e fissare il termine per la riassunzione (Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2008, n. 3969); peraltro in mancanza di siffatta indicazione deve ritenersi che valga il termine massimo di tre mesi per la riassunzione di cui al novellato art. 50 c.p.c., non potendosi applicare all’ipotesi di specie per converso la norma di cui all’art. 59 della legge n. 69/2009, in quanto relativa al diverso istituto della traslatio judicii nell’ipotesi di dichiarazione del difetto di giurisdizione, mentre nell’ipotesi di specie si verte sulla dichiarazione del difetto di competenza e quindi su una translatio judicii interna al processo amministrativo. Ne consegue che - in mancanza di espressa disciplina de iure condito sul punto - deve applicarsi il citato disposto dell’art. 50 c.p.c. (in tal senso sent. Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2008, n. 3969 cit). In caso di tempestiva riassunzione pertanto, il processo prosegue davanti al giudice ad quem, id est si conservano gli effetti dell’originario ricorso (e segnatamente è impedita la decadenza dall’azione, sempre che quello originario sia stato proposto tempestivamente); in caso di mancata riassunzione, come anche in caso di tardiva riassunzione, il processo si estingue: se la riassunzione non avviene, non vi sarà un provvedimento espresso di estinzione del processo; se la riassunzione avviene tardivamente, il giudice ad quem dovrà dichiarare l’estinzione del processo. De iure condendo peraltro la materia è disciplinata dall’art. 16 comma 2 del codice del processo amministrativo secondo cui “Il difetto di competenza” – anche per territorio- “è rilevato, anche d’ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo segue davanti al nuovo giudice”. Peraltro de iure condito, non essendo tale disposto normativo ancora entrato in vigore, si ritiene congruo un termine per la riassunzione pari al termine massimo di tre mesi di cui al citato art. 50 c.p.c.. |