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TAR Napoli, Sez. I, 26 maggio 2010 / 29 luglio 2010, n. 17174 (Pres. Guida, est. Guarracino)
L'art. 6 della legge 537/93 (come ora l’art. 115 del d.lgs. 163/06) si limitava a sancire il principio dell'obbligatorio inserimento nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa di beni o servizi stipulati con le pubbliche amministrazioni di una clausola di revisione del prezzo, senza specificamente definire il contenuto del relativo credito e rimettendo, quindi, alla determinazione delle parti contraenti i presupposti costitutivi del diritto, la sua entità e le modalità del suo esercizio, fermo, peraltro, il limite generale della frode alla legge, che non consentiva, come non consente adesso, di vanificare quel diritto mediante il ricorso a clausole che di fatto ne aggirino l’obbligo. Non può ritenersi elusivo della richiamata previsione normativa la stipulazione di una clausola che, conformemente allo spirito ed alla lettera della legge, preveda che si faccia luogo alla revisione del prezzo originariamente pattuito soltanto dopo l’avvenuto decorso di un primo arco temporale, che nel caso concreto è stato fissato in un anno e mezzo e che, alla luce di tutto quanto si è detto, non appare incongruo od irragionevole o tale da frustrare, vanificare od aggirare l’obbligo posto dall’art. 6 cit. La pronuncia si segnala anche in tema di interruzione del processo a seguito dello scioglimento di Ente pubblico: In generale, la soppressione di un ente pubblico non ne determina il venir meno della soggettività tutte le volte in cui, pur se la totalità dei rapporti che ad esso facevano capo siano stati trasferiti, di una parte di questi ultimi sia prevista la liquidazione e tale liquidazione, anziché essere svolta da organi ordinari dell'ente subentrato nei rapporti da liquidare, sia compiuta da un organo appositamente istituito in qualità di liquidatore dei rapporti pregressi (TAR Lazio, sez. II bis, 2 ottobre 2009, n. 9558; Cass., sez. III, 9 aprile 2001 n. 5279) [...] In ogni caso, l’art. 24 della legge 1034/71, che disciplina nel processo amministrativo l’interruzione del giudizio, riguarda i soli eventi che colpiscono le parti private e non anche la parte pubblica, sicché, per giurisprudenza pacifica, nel caso di trasformazione o soppressione di un ente pubblico trova applicazione l’art. 92 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, per il quale la morte del ricorrente, e quindi a maggior ragione delle altre parti, non determina interruzione del giudizio. |