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TAR Napoli, Sez. VIII, 9 giugno 2010 / 3 settembre 2010, n. 17286 (Pres. Conti. est. Scafuri)
In materia di procedure concorsuali, qualunque sia il procedimento selettivo usato, il candidato è portatore di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti e documenti della commissione giudicatrice e comunque di tutti quelli della procedura - compresi quelli dei concorrenti che lo precedono nella graduatoria finale – atteso che tali atti per pacifica giurisprudenza esulano dal diritto alla riservatezza; - quanto poi in particolare ai pubblici appalti va osservato che l’applicazione generalizzata dell’esclusione dall’accesso prevista dall’art. 13 co. 5 del codice di cui al D.Lgvo n. 186/2003 a tutela del segreto d’impresa, nel senso di riferirla (non solo ai terzi non concorrenti ma) anche alle altre imprese partecipanti alla procedura di affidamento, comporterebbe un’intollerabile compromissione della necessaria trasparenza delle gare di appalto e delle possibilità di tutela giurisdizionale di chi intenda contestare l’esito della gara; - d’altra parte il medesimo art. 13 al co. 6 stabilisce che, anche in relazione all’ipotesi di ricorrenza di segreti industriali o commerciali, «è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso»; - va ancora rilevato che con la partecipazione alla gara di appalto il concorrente accetta implicitamente le regole di trasparenza ed imparzialità che caratterizzano la selezione, per cui non potrebbe dedurre la tutela alla riservatezza a discapito della trasparenza della gara di appalto, fermo restando l'obbligo, per la parte richiedente l'accesso documentale, di impegnarsi a non divulgare in alcun modo la documentazione acquisita e di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei suoi interessi giuridici; - in altri termini l’esigenza di riservatezza è, quindi, recessiva di fronte all’accesso laddove il diritto sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse; al più, l’Amministrazione potrà intervenire con opportuni accorgimenti (cancellature o omissis) in relazione alle eventuali parti dell'offerta idonee a rivelare i segreti industriali a condizione che queste ultime «non siano state in alcun modo prese in considerazione in sede di gara» (Consiglio Stato, sez. VI, 07 giugno 2006, n. 3418 e Consiglio Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2223). |
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TAR Napoli, Sez. VIII, 3 giugno 2010 / 3 settembre 2010, n. 17301 (Pres. Amodio, est. Di Popolo) In conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 1992, n. 154; sez. VI, 29 aprile 2005, n. 2034; 2 marzo 2009, n. 1169; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19 febbraio 2010, n. 1033), nonché in omaggio al principio di gerarchia delle fonti, va disapplicata dall’adito giudice amministrativo la disposizione di cui all’art. 17 del regolamento edilizio del Comune di Casagiove, in quanto contrastante con la previsione di rango legislativo di cui all’art. 15, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001. |
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TAR Napoli, Sez. VIII, 5 maggio 2010 / 3 settembre 2010, n. 17298 (Pres. Amodio, est. Di Popolo) Con riguardo alla questione della possibile edificazione in assenza di uno strumento attuativo in aree già urbanizzate in tutto o in parte, questo Tribunale amministrativo regionale ha indicato distinte soluzioni interpretative in rapporto alle diverse situazioni concrete di volta in volta emergenti (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. IV, 25 gennaio 2005 n. 359). Così, nel caso in cui debbano asservirsi per la prima volta all’edificazione, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, aree non ancora urbanizzate (che obiettivamente richiedano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria), si è affermata la necessità dello strumento attuativo (piano di lottizzazione o piano particolareggiato), quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire.E’ evidente che, in tale prima fattispecie, nella quale l’integrità d’origine del territorio non è sostanzialmente vulnerata, deve essere rigorosamente rispettata la cadenza, in ordine successivo, dell’approvazione del piano regolatore generale e della realizzazione dello strumento urbanistico d’attuazione, che garantisce una pianificazione razionale e ordinata del futuro sviluppo del territorio dal punto di vista urbanistico. Viceversa, nel caso inverso di lotto intercluso o in altri analoghi casi nei quali la zona risulti totalmente urbanizzata, attraverso la realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività – quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica, scuole –, la pianificazione esecutiva non può ritenersi più necessaria e non può, pertanto, essere consentito all’ente locale un rifiuto al rilascio del titolo abilitativo basato sul solo argomento formale della mancata emanazione della strumentazione urbanistica di dettaglio (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6171). Del resto, oscillazioni possono cogliersi nella giurisprudenza nelle situazioni intermedie, nelle quali il territorio risulti già più o meno intensamente urbanizzato.In tali casi, caratterizzati da una sostanziale, anche se non completa urbanizzazione, è stata reputata convincente, in quanto operante un equilibrato contemperamento dei diversi interessi in gioco, la soluzione interpretativa per la quale la mancanza dello strumento attuativo può essere invocata a fondamento del diniego del titolo abilitativo edilizio soltanto nel caso in cui l’amministrazione abbia adeguatamente valutato lo stato di urbanizzazione già presente nella zona ed abbia congruamente evidenziato le concrete e ulteriori esigenze indotte dalla nuova costruzione (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. IV, 2 marzo 2000, n. 596; 18 maggio 2000, n. 1413). Difatti, l’ente locale, essendo in possesso delle informazioni concernenti l’effettiva consistenza del reticolo connettivo del suo territorio, comprendente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, i servizi pubblici, nonché le edificazioni pubbliche e private già esistenti, è sicuramente in grado di stabilire se e in quale misura un ulteriore eventuale carico edilizio possa armonicamente inserirsi nell’assetto del territorio già realizzato o in via di realizzazione. |
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Ultimo aggiornamento ( domenica 05 settembre 2010 )
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TAR Napoli, Sez. VIII, 21 aprile 2010 / 3 settembre 2010, n. 17288 (Pres. Amodio, est. Di Popolo)
Nelle procedure ad evidenza pubblica, l’esclusione non è configurabile unicamente in presenza di apposita sanzione dettata dalla disciplina concorsuale (ovvero da norma legislativa eterointegrativa), ma anche – in forza di un criterio di interpretazione teleologica –, quando, pur in mancanza di una simile clausola, risultino violate prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse sostanziale della stazione appaltante – e, quindi, sottese ad un fine essenziale perseguito con la gara (TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 5 giugno 2008, n. 5491) – o, come, appunto, nella specie, poste a garanzia della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2001, n. 2711; 22 maggio 2001, n. 2830; 31 ottobre 2001, n. 5690; 11 febbraio 2003, n. 702; 6 maggio 2003, n. 2379; 15 ottobre 2003, n. 6332; sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7380; sez. V, 7 luglio 2005, n. 3752; 10 gennaio 2007, n. 37; 4 marzo 2008, n. 874; TAR Campania. Napoli, sez. II, 25 febbraio 2003, n. 1734; TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 14 febbraio 2005, n. 1252; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 10 ottobre 2007, n. 5835; TAR Lazio, Latina, sez. I, 6 novembre 2007, n. 1096; TAR Calabria, Catanzaro, 15 aprile 2008, n. 416; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 15 aprile 2008, n. 226), ovvero quando dal contesto della lex specialis emerga con palese evidenza che l’inosservanza di alcune sue previsioni comporterebbe, comunque ed inevitabilmente, in ragione del loro contenuto, l'esclusione anche senza un'espressa comminatoria in tal senso (Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2006, n. 3703). |
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