| informativa antimafia - vincolo parentale e frequantazioni con malavitosi - presupposti |
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| Scritto da La redazione iusna.net | |||||||||||||||||||||||||
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TAR Napoli, Sez. I, 27 maggio 2010 / 20 luglio 2010, n. 16890 (Pres. Guida, est. Dell'Olio) E' privo di significatività l’unico controllo di polizia da cui è stato interessato il padre del titolare della ditta e del direttore tecnico, dal momento che la rilevata frequentazione di un personaggio malavitoso non è idonea, per la sua occasionalità e per l’assenza di altre circostanze sintomatiche della comunanza di interessi con gli ambienti criminali, ad assurgere ad elemento indiziante del pericolo di permeabilità mafiosa. Infine, per costante e condivisibile orientamento di questo Tribunale, il mero rapporto di parentela che leghi un soggetto ad un esponente della criminalità organizzata, se non rafforzato da ulteriori circostanze indicative (insussistenti nella fattispecie), non costituisce indizio sufficiente di contiguità mafiosa (cfr. da ultimo TAR Campania Napoli, Sez. I, 28 gennaio 2010 nn. 519 e 520, 11 marzo 2010 n. 1357). N. 16890/2010 REG.SEN. N. 00437/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 437 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: contro - MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA – U.T.G. DI CASERTA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11; per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: del decreto prot. n. 0002128 del 14.1.2010, con cui il dirigente - coordinatore della 4^ Area del Comune di Torre del Greco ha disposto la risoluzione del contratto, rep. n. 15580, sottoscritto dalla ditta ricorrente in data 8 novembre 2009; della nota prot. n. 1358/12b.16/ANT/AREA I^ del 31.3.09 a firma del Prefetto della Provincia di Caserta, recante informativa interdittiva; della nota prot. n. 483/P.L.32/12B.16/ANT/AREA I^ del 23.11.09 della Prefettura di Caserta; della nota prot. n. 4240/PL/AGG del 4.12.09 della Prefettura di Napoli; di ogni altro atto preordinato, consequenziale o, comunque, connesso con quelli che precedono; quanto al ricorso per motivi aggiunti: della nota n. 0224551/2-3 di prot. "P" dell’8.11.2008 del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; della nota del 27.12.08 a firma del Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caserta; della nota prot. n. 0067986/09 del 5.2.09 del Nucleo di Polizia Tributaria di Caserta; della nota prot. n. 0124294/09 del 3.3.09 del Nucleo Polizia Tributaria di Napoli; della nota n. 125/NA/H7 di prot. 1649 del 10.3.09 della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; della relazione del Gruppo Investigativo Antimafia di Caserta del 13.3.09; della segnalazione del C.E.D. del Dipartimento della P.S. del Ministero dell'Interno del 31.3.09. Visti il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO La ditta ricorrente, affidataria da parte del Comune di Torre del Greco dei lavori per la realizzazione della nuova struttura per l’accoglimento di salme e servizi, espone di essere stata colpita dal decreto del dirigente comunale della 4^ Area prot. n. 0002128 del 14 gennaio 2010, recante la risoluzione del contratto di appalto inerente ai predetti lavori, a cagione dell’emissione, da parte della Prefettura di Caserta, dell’informativa prot. n. 1358/12b.16/ANT/AREA I^ del 31 marzo 2009, in cui si evidenziava la sussistenza a suo carico delle cause interdittive di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994, inerenti al pericolo di infiltrazione mafiosa. Avverso tale informativa prefettizia e tutti gli atti del relativo procedimento in epigrafe individuati, nonché il conseguente provvedimento del Comune di Torre del Greco di risoluzione del contratto di appalto, insorge la ricorrente, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento per motivi attinenti alla violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, della normativa in tema di informazioni antimafia, della legge sul procedimento amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili. Si sono costituiti sia il Ministero dell’Interno sia la Prefettura – U.T.G. di Caserta, concludendo per il rigetto del gravame. Parte ricorrente ha prodotto ulteriore memoria, con la quale insiste nelle proprie ragioni. Gli altri soggetti intimati, pur evocati in giudizio, non si sono costituiti. Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 26 maggio 2010. DIRITTO 1. Con il gravame in trattazione, come integrato dai motivi aggiunti, la ditta ricorrente intende contestare la legittimità dell’informativa interdittiva emessa nei suoi confronti e degli atti della relativa serie procedimentale, nonché del conseguente provvedimento del Comune di Torre del Greco che ha determinato la risoluzione del contratto di appalto dei lavori per la realizzazione della nuova struttura per l’accoglimento di salme e servizi. 2. Prima di procedere allo scrutinio delle censure articolate nel ricorso, è opportuno precisare, in punto di fatto, che l’informativa in questione poggia essenzialmente su tre gruppi di circostanze, ritenute significative del pericolo di infiltrazioni mafiose (cfr. nota n. 0224551/2-3 di prot. "P" dell’8 novembre 2008 del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta): a) due controlli di polizia effettuati nel febbraio 2007 e nell’ottobre 2008, in occasione dei quali rispettivamente il titolare della ditta ed il suo direttore tecnico, tra loro fratelli, furono sorpresi in compagnia di un soggetto gravato da precedenti di polizia per associazione mafiosa e reati connessi; b) il padre del titolare della ditta e del direttore tecnico fu controllato nel febbraio 2000 in compagnia di personaggio tratto in arresto nell’ambito di nota operazione di polizia anticamorra, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno e condannato alla pena di anni quattro per associazione mafiosa; c) entrambi i genitori del titolare della ditta e del direttore tecnico risultano cugini, rispettivamente, di due affiliati al clan camorristico dei “Casalesi”. Orbene, è pacifico, e peraltro riceve conferma dalle evidenze processuali, che i precedenti di polizia indicati al punto a) hanno sortito esito favorevole per il soggetto controllato in compagnia del titolare della ditta e del direttore tecnico. Infatti, il procedimento penale per associazione mafiosa ed altro in cui fu coinvolto da indagato, si è concluso per costui con sentenza di non luogo a procedere del G.U.P. del Tribunale di Napoli del gennaio 2005, della quale non è contestata l’irrevocabilità per mancata impugnazione, riferita dal difensore di parte ricorrente in occasione dell’udienza di discussione della causa. 3. Tanto premesso, si può dare ingresso allo scrutinio delle censure formulate avverso i provvedimenti impugnati in questa sede, che sono stigmatizzati sia per vizi formali, quali la mancata comunicazione di avvio del procedimento ed il difetto di motivazione, sia per vizi di carattere sostanziale, attinenti all’insufficienza del corredo indiziario posto a supporto dell’informativa prefettizia. Il Collegio ritiene pregnante, ai fini della decisione della controversia, muovere dallo scrutinio delle doglianze di tipo sostanziale. 3.1 Con una articolata censura, la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e l’illogicità in cui sarebbero incorsi gli accertamenti degli organi di polizia poi confluiti nell’informativa prefettizia, a causa dell’omessa valutazione della decisione favorevole del giudice penale sul conto del soggetto frequentato dai germani sospettati, nonché dell’indebito rilievo offerto all’unico controllo di polizia effettuato nei confronti del padre di costoro, peraltro risalente nel tempo, ed a meri rapporti di parentela con elementi malavitosi. La censura è fondata e merita accoglimento. Il Collegio osserva che, sebbene un giudizio di contiguità mafiosa, nell’ambito dei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, possa essere validamente fondato su elementi meramente indiziari, non può tuttavia l’organo di polizia non tenere conto degli ulteriori sviluppi delle attività di accertamento e di valutazione compiute, in ordine a quegli stessi elementi, dalla competente autorità giurisdizionale. In altri termini, è ben possibile che un giudizio di contiguità mafiosa poggi su indizi contenuti in un atto processuale provvisorio (quale può essere, come nel caso di specie, una richiesta di rinvio a giudizio), ma non risponde a canoni di adeguatezza e razionalità dell’azione amministrativa prescindere dall’acquisizione e dalla ponderazione di sentenze o provvedimenti giurisdizionali che, in epoca successiva, abbiano confutato o, comunque, sminuito la portata indiziaria di circostanze in un primo momento ritenute indicative della sussistenza dei tentativi di infiltrazioni mafiose (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 20 marzo 2007 n. 2493). Pertanto, se è vero che anche in caso di proscioglimento i fatti oggetto di un processo penale non perdono la loro idoneità a fungere da validi elementi di sostegno per l’emissione di un’informativa antimafia, nondimeno occorre che l’autorità di polizia analizzi approfonditamente il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli, valutandone la rilevanza ai fini della persistenza del giudizio negativo formatosi in precedenza; giudizio che, ove si intenda confermare, dovrà risultare supportato da elementi indiziari non in contraddizione con gli accertamenti compiuti dal giudice penale, che facciano (comunque) ritenere attendibile la sussistenza del pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali. Nel caso in esame è stato pretermesso tale indefettibile momento valutativo riguardante il soggetto controllato in compagnia del titolare della ditta e del direttore tecnico, con conseguente compromissione del quadro istruttorio su cui poggia la gravata informativa prefettizia, inficiato da carenza ed incompletezza di elementi essenziali ai fini della costruzione del giudizio di pericolosità in questione. Né la misura interdittiva riesce a trovare valido sostegno nei rimanenti fattori sopra descritti ai punti b) e c). Infatti, è privo di significatività l’unico controllo di polizia da cui è stato interessato il padre del titolare della ditta e del direttore tecnico, dal momento che la rilevata frequentazione di un personaggio malavitoso non è idonea, per la sua occasionalità e per l’assenza di altre circostanze sintomatiche della comunanza di interessi con gli ambienti criminali, ad assurgere ad elemento indiziante del pericolo di permeabilità mafiosa. Infine, per costante e condivisibile orientamento di questo Tribunale, il mero rapporto di parentela che leghi un soggetto ad un esponente della criminalità organizzata, se non rafforzato da ulteriori circostanze indicative (insussistenti nella fattispecie), non costituisce indizio sufficiente di contiguità mafiosa (cfr. da ultimo TAR Campania Napoli, Sez. I, 28 gennaio 2010 nn. 519 e 520, 11 marzo 2010 n. 1357). 3.2 La carente istruttoria espletata sugli elementi da porre a supporto della gravata informativa prefettizia, determina l’illegittimità della stessa e degli atti della relativa serie procedimentale, unitamente al conseguenziale provvedimento comunale di risoluzione del contratto di appalto dei lavori per la realizzazione della nuova struttura per l’accoglimento di salme e servizi; pertanto, tali atti meritano di essere annullati, con assorbimento delle residue censure quivi non esaminate. Restano, in ogni caso, salvi gli ulteriori provvedimenti delle amministrazioni interessate. 4. In conclusione il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere accolto con annullamento degli atti impugnati. La delicatezza delle questioni trattate costituisce motivo particolare per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 26 e 27 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati: Antonio Guida, Presidente Paolo Corciulo, Consigliere Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/07/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO |
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