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Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Bruno Capponi, Giappichelli, Torino, 2010, p. 415, euro 42,00

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Giurisdizione del G.A. - in materia di sovvenzioni e contributi pubblici - quando spetta PDF Stampa E-mail
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR Napoli, Sez. III, 15 luglio 2010 / 19 luglio 2010, n. 16823 (Pres. ff Carpentieri, est. Pisano)

In applicazione dei criteri di riparto elaborati dalla Cassazione e condivisi dalla giurisprudenza amministrativa, ed in particolare da questa sezione (ex plurimis: T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 08 agosto 2008 , n. 9915; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 08 agosto 2008 , n. 9915, T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 19 marzo 2008, n. 1408, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 gennaio 2008 , n. 31 e Consiglio Stato , sez. IV, 04 luglio 2008, n.3341)- il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari deve ritenersi regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate.

In particolare, si ritiene che nella fase successiva alla attribuzione del contributo il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo: pertanto, qualora la controversia sorga in relazione a tale fase, con riferimento al ritiro della sovvenzione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti amministrativi di revoca, decadenza, risoluzione, etc, comunque denominati, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.

Viceversa, qualora l’atto di ritiro si fondi sull’esercizio del potere di autotutela, in relazione alla riscontrata mancanza ex post di uno dei presupposti per la concessione del contributo o abbia riguardo ad una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, la giurisdizione apparterrà al Giudice Amministrativo

N. 16823/2010 REG.SEN.

N. 03268/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 3268 del 2010, proposto da:
Techno System Developments S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gava, con domicilio eletto presso Gabriele Gava in Napoli, via V.Colonna 9;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dagli avv. Almerina Bove e Raffaele Chianese, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, via S.Lucia,81-

nei confronti di

Soc. Consortile Antares S.C.A.R.L.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto dirigenziale n. 264 del 14/04/2010 emesso dall'A.G.C. 12 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 4.2 Contratto di Investimento relativo al PIT Protofiliere Provinciali - Soc. Consortile Antares Scarl - Revoca totale delle agevolazioni finanziarie concesse alla società Techno Sistem Developments S.r.l. e recupero delle somme già erogate alla stessa società; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Ritenuto che la causa può essere decisa nel merito con sentenza succintamente motivata, essendo stata accertata la completezza ed integrità del contraddittorio e essendone stato dato avviso alle parti presenti, in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adìto;

Ed invero, in applicazione dei criteri di riparto elaborati dalla Cassazione e condivisi dalla giurisprudenza amministrativa, ed in particolare da questa sezione (ex plurimis: T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 08 agosto 2008 , n. 9915; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 08 agosto 2008 , n. 9915, T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 19 marzo 2008, n. 1408, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 gennaio 2008 , n. 31 e Consiglio Stato , sez. IV, 04 luglio 2008, n.3341)- il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari deve ritenersi regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate.

In particolare, si ritiene che nella fase successiva alla attribuzione del contributo il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo: pertanto, qualora la controversia sorga in relazione a tale fase, con riferimento al ritiro della sovvenzione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti amministrativi di revoca, decadenza, risoluzione, etc, comunque denominati, purché essi si fondino sull'asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.

Viceversa, qualora l’atto di ritiro si fondi sull’esercizio del potere di autotutela, in relazione alla riscontrata mancanza ex post di uno dei presupposti per la concessione del contributo o abbia riguardo ad una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, la giurisdizione apparterrà al Giudice Amministrativo

Nel caso in esame, in particolare, l’atto di ritiro risulta motivato sul presunto inadempimento, sotto vari profili, del Contratto di investimento sottoscritto in data 23.07.2007. Pertanto la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.

Ritenuto infine che, tenuto conto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla materia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, III sez., dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore

Paola Palmarini, Referendario

   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



 
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