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Memento / Lavoro 2010, A.A.V.V., Ipsoa-Francis Lefebvre, 2010, p. 1424, euro 124,00.

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Il G.A. decide sulla sorte del contratto a seguito di annullamento PDF Stampa E-mail
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR Napoli, Sez. I, 9 giugno 2010 / 19 luglio 2010, n. 16844 (Pres. Guida, est. Corciulo)

All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata e la caducazione del contratto stipulato.

TAR Napoli Sez. I, 4 giugno / 19 luglio 2010, n. 16834 (Pres. Guida, est. Corciulo)

Quanto al contratto, ritiene il Collegio che ai sensi dell’art. 245 ter del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 debba esserne dichiarata l’inefficacia con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione; invero, ritenuta l’applicabilità ai giudizi in corso delle nuove disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2010 n. 53 (Consiglio di Stato V Sezione 15 giugno 2010 n. 3759), va osservato che il vizio determinativo dell’annullamento non implica la rinnovazione della gara, ma solo l’adozione di atti consequenziali all’individuazione delle ricorrenti quali migliori offerenti in conseguenza dell’estromissione dal procedimento dell’associazione costituita dalle due controinteressate. Inoltre, risulta che nel ricorso sia stata proposta domanda di subentro nel contratto (pagg. 13 e 14 dell’atto introduttivo del giudizio), sebbene questa possa trovare accoglimento solo a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia, in considerazione del fatto che l’esecuzione è in uno stato sufficientemente avanzato, tale da giustificare, per esigenze di equità, la conservazione delle attribuzioni patrimoniali e prestazionali fino a questo momento intercorse. 

N. 16844/2010 REG.SEN.

N. 01841/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1841/10 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Patronato Acai dell'Associazione Cristiana Artigiani Italiani, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Po,1-Parco Parva Domus, presso l’avvocato Sorgente;

contro

Comune di Sant'Arpino in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatoDomenico Cirino, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Toledo, 429, presso l’avvocato dario Desiderato;

nei confronti di

Acli Provinciali, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Ciannella, Guido Faggiani e Marina Milli, con domicilio eletto presso la prima in Napoli, via Toledo n. 424;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale di gara n. 1 del 08/02/2010 in ordine all'affidamento del servizio di supporto al settore politiche sociali, relativo all'informazione, assistenza e materia previdenziale, socio assistenziale e fiscale, da erogarsi a titolo gratuito ai cittadini; e di ogni altro atto connesso e conseguente.

Mediante la proposizione di motivi agigunti

- Della determinazione di approvazione degli atti di gara, dell’aggiudicazione definitiva e del contratto;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Arpino e della Acli Provinciali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta la relazione del consigliere Paolo Corciulo alla camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con avviso pubblico del 18 gennaio 2010 il Comune di Sant’Arpino indiceva una procedura per l’affidamento del servizio di supporto al settore delle politiche sociali, relativo all’informazione ed assistenza in materia previdenziale, socio-assistenziale e fiscale, da erogarsi a titolo gratuito a favore dei cittadini;

- alla gara partecipavano il Patronato ACAI dell’Associazione Cristiana Artigiani Italiani, la ACLI Provinciali e la Confeuro Caserta;

- a conclusione delle operazioni di selezione il servizio veniva aggiudicato in via provvisoria ad ACLI Provinciali, mentre il Patronato ACAI giungeva secondo in graduatoria;

- avverso l’aggiudicazione provvisoria e contro le operazioni di gara proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il Patronato ACAI, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;

- si costituivano in giudizio il Comune di Sant’Arpino e la controinteressata ACLI Provinciali;

- alla camera di consiglio del 12 maggio 2010, fissata per la trattazione della domanda incidentale di sospensione, la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari;

- a seguito del deposito di documentazione da parte dell’amministrazione resistente all’atto della sua costituzione in giudizio, parte ricorrente proponeva motivi aggiunti di impugnazione relativamente alla determina n. 16 del 2 marzo 2010 di approvazione dei verbali di gara, alla determina n. 30 del 16 aprile 2010 di aggiudicazione definitiva e contro il contratto stipulato in data 20 aprile 2010;

- alla camera di consiglio del 9 giugno 2010, fissata per la trattazione della nuova istanza cautelare, la causa veniva trattenuta per la decisione, sussistendo i presupposti per una sentenza in forma semplificata;

- la ricorrente, a sostegno dell’impugnazione, ha articolato vari motivi di censura, innanzitutto deducendo che le convenzioni allegate non riguardavano la ACLI Provinciali, ma l’ACLI Service Caserta s.r.l. e quindi un soggetto distinto, con illegittima assegnazione di cinque punti alla controinteressata, risultati decisivi per l’aggiudicazione della gara, essendo la differenza finale di punteggio rispetto alla ricorrente di appena 3,5 punti; con la seconda censura si deduceva l’indeterminatezza dell’ACLI Provinciali, dal momento che dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione non era possibile identificarla compiutamente; inoltre, era mancata da parte dell’ACLI Provinciali l’allegazione di alcuni documenti previsti dall’avviso pubblico a pena di esclusione, documenti acquisiti solo successivamente da parte della commissione di gara; ancora si deduceva la violazione del termine perentorio stabilito dalla stazione appaltante per il deposito di chiarimenti da rendersi sull’offerta; infine, si contestava la fissazione di sottocriteri di valutazione delle offerte, avvenuta in violazione del divieto di cui all’art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 162;

Considerato che:

- Il ricorso è fondato;

- L’art.8 dell’avviso pubblico prevedeva a pena di esclusione l’allegazione alla domanda di partecipazione di alcuni documenti, tra cui, al n. 5), per i patronati convenzionati con un CAF, l’atto di convenzione, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, nonché il certificato di iscrizione all’albo; alla prima seduta di gara dell’8 febbraio 2010, la commissione, esaminando la documentazione della ACLI Provinciali, pur avendo rilevato la mancata allegazione del decreto ministeriale CAF e del certificato di iscrizione all’Albo, ammetteva la controinteressata al prosieguo della procedura, avendo dedotto aliunde l’esistenza di tali atti ed al fine di dare applicazione al principio del favor partecipationis; la decisione veniva confermata nella seconda seduta dell’11. febbraio 2010 nella quale si demandava al responsabile del settore l’acquisizione dei documenti mancanti;

- Ebbene, l’ammissione alla gara della ACLI Provinciali e, quindi, l’aggiudicazione disposta in suo favore a conclusione del procedimento, deve ritenersi illegittima; invero, l’allegazione della documentazione di cui all’art.8 dell’avviso pubblico era stata prevista a pena di esclusione, per cui una volta riscontratane l’assenza, l’organo di gara avrebbe dovuto senz’altro estromettere la controinteressata dal procedimento; infatti, nelle ipotesi in cui la lex specialis sanzioni con l’espulsione l’inosservanza di alcune sue prescrizioni, la commissione è vincolata a darvi puntuale applicazione, dovendosi limitare a verificare la sussistenza dei presupposti di fatto dell’avvenuta violazione; nel caso di specie, invece, l’organo di gara, nonostante avesse riscontrato la concreta sussistenza dei presupposti per procedere doverosamente all’applicazione della sanzione espulsiva nei confronti della controinteressata, ha ritenuto di esercitare un potere discrezionale limitativo della portata applicativa della citata disposizione, assumendone la conformabilità in ossequio al principio di favor partecipationis; ma un tale potere, secondo costante orientamento giurisprudenziale, non è mai configurabile in presenza di una formulazione della legge di gara, che spendendo a monte ogni ambito di discrezionalità della stazione appaltante, privi la commissione di ogni possibile margine di valutazione di opportunità in ordine all’ammissione di concorrenti che non abbiano ottemperato alle prescrizioni imposte per la partecipazione al procedimento;

- All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata e la caducazione del contratto stipulato, con obbligo per il Comune di Sant’Arpino di rinnovazione parziale del procedimento, non tenendo conto della partecipazione della ACLI Provinciali;

- Le spese seguono la soccombenza, con condanna del Comune di Sant’Arpino e della ACLI Provinciali al relativo pagamento in favore della ricorrente nella misura di €1000,00(Mille/00), da ripartirsi in parti uguali, così come il rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Prima Sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione; condanna il Comune di Sant’Arpino e la ACLI Provinciali al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente nella misura di €1000,00(Mille/00), da ripartirsi in parti uguali, così come il rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Primo Referendario

   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

******

N. 16834/2010 REG.SEN.

N. 02598/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 2598/09 R.G., proposto da:
Megaride S.r.l. e Vigilanza Partenopea S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentate e difese dall'avvocato Domenico Balsamo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Salvator Rosa n. 124;

contro

Equitalia Polis S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Galdi, con domicilio eletto presso Donato Lettieri in Napoli, via San Tommaso D'Aquino n. 36;

nei confronti di

Services Group S.r.l. e Mondial Security S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentate e difese dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Santa Lucia n.107, presso lo studio Actis;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione della stazione appaltante di aggiudicazione definitiva in favore del RTI tra la Services Group s.r.l. e la Mondial Security della “gara d’appalto comunitaria a procedura aperta, indetta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di portierato per la sede di sportelli dell’Agente della Riscossione per la provincia di Napoli di Equitalia Polis s.p.a.”, mai comunicate di cui si ignora il contenuto; in parte qua, del bando di gara, pubblicato in data 19.7.2008 sulla G.U.C.E., con cui la società Equitalia Polis s.p.a. ha indetto procedura aperta per l’affidamento del servizio di “portierato, guardiania e prima accoglienza per la sede e gli sportelli della provincia di Napoli; del disciplinare di gara contenente i criteri per la valutazione tecnica delle offerte; dei verbali di gara in cui si sono trasferite tutte le operazioni ed i lavori della Commissione giudicatrice, di cui si ignora l’esatto contenuto ivi compreso quello di ammissione del raggruppamento d’imprese contro interessato, sebbene non in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e pur avendo effettuato dichiarazione di correttezza e correttezza contributiva (non esatta) al momento di presentazione dell’offerta;

di ogni altro atto connesso e conseguente, ivi compresa, se e per quanto occorra la nota del 5.12.2008, inviata a mezzo fax in data 3.3.2009, con cui è stata comunicata alla società ricorrente l’intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura concorsuale, nonché della determinazione con cui è stata nominata la commissione giudicatrice, mai conosciuta, nonché, sempre per quanto possa occorrere, del contratto eventualmente stipulato tra le parti..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Equitalia Polis S.p.A., della Services Group S.r.l. e della Mondial Security S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta la relazione del consigliere Paolo Corciulo nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con bando pubblicato il 19 luglio 2008 la Equitalia Polis s.p.a. indiceva una procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di portierato, guardianìa e prima accoglienza per la sede e gli sportelli della provincia di Napoli, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fissando una base d’asta pari a €1.033.332,00, oltre i.v.a.

Alla gara partecipavano in forma di costituendo raggruppamento di imprese anche le società Megaride s.r.l. e Vigilanza Partenopea s.r.l. che, all’esito delle operazioni di selezione, si classificavano al secondo posto, alle spalle dell’associazione temporanea tra Services Group s.r.l. e Mondial Security s.r.l. in seguito dichiarata aggiudicataria definitiva del servizio.

Avverso l’aggiudicazione definitiva, contro la lex specialis in parte qua e nei confronti delle operazioni di gara proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Megaride s.r.l. e la Vigilanza Partenopea s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.

Con il primo motivo le ricorrenti deducevano l’illegittima ammissione alla gara delle controinteressate, in quanto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte il raggruppamento era privo del requisito generale di capacità contributiva, benché dichiarato sussistente.

Con la seconda censura si rilevava l’oscurità dell’azione amministrativa in ordine ai criteri di nomina della commissione, non essendo stato possibile verificare se, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il presidente fosse un dirigente e se i commissari fossero dipendenti della Equitalia Polis s.p.a., altresì dubitandosi che costoro fossero comunque in possesso delle competenze tecniche richieste per la valutazione delle offerte. In terzo e quarto luogo si contestava la mancata indicazione di criteri di valutazione del prezzo e l’omessa predeterminazione di una soglia di sbarramento, oltre all’assenza di motivazione circa l’attribuzione dei punteggi e di sottoparametri di valutazione. Infine, le aggiudicatarie avrebbero giustificato i costi della manodopera solo con riferimento alla conformità al d.m. del 17 marzo 2008, senza allegare anche idonea documentazione, né le buste paga dei dipendenti.

Si costituiva in giudizio la Equitalia Polis s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, sollevando anche eccezione di inammissibilità per tardività dell’impugnazione.

Anche le controinteressate, nel costituirsi in giudizio, eccepivano la tardività del ricorso, sia con riferimento alla impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria che di quella definitiva.

Alla camera di consiglio del 4 novembre 2009, la causa veniva cancellata dal ruolo delle cautelari.

All’udienza del 26 maggio 2010, in vista della quale parte ricorrente e la Equitalia Polis s.p.a., depositavano memorie ed ulteriore documentazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate sia dalla resistente Equitalia Polis s.p.a. che dalle controinteressate.

In primo luogo, il ricorso sarebbe tardivo, in quanto sarebbe mancata la tempestiva impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria, atto della cui adozione la Megaride s.r.l. era stata edotta, giusta comunicazione n. 5602 del 29/30 ottobre 2008, recapitata in data 4 novembre 2008. Analogamente, parte controinteressata ha eccepito la mancata tempestiva impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria, ascrivendone questa volta la decorrenza al momento di acquisizione dalla sua piena conoscenza da parte della Megaride s.r.l., essendo presente il suo legale rappresentante alla seduta finale di gara del 23 ottobre 2008.

Entrambe le eccezioni non sono meritevoli di accoglimento, in quanto non sussiste rispetto all’aggiudicazione provvisoria, in considerazione del suo carattere endoprocedimentale, nessun onere di tempestiva impugnazione, ma solo una facoltà (Consiglio di Stato VI Sezione 5 dicembre 2008 n. 6038; Consiglio di Stato V Sezione 8 settembre 2008 n. 4241; Consiglio di Stato V Sezione7 maggio 2008 n. 2089).

Altra eccezione di inammissibilità è stata sollevata riguardo alla tardività dell’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, in quanto comunicata con nota n. 6360 del 5 dicembre 2008, mentre il ricorso risulta notificato solo il 29 aprile 2009.

Anche detta eccezione non è meritevole di accoglimento.

Al riguardo, dalla documentazione esibita dalla Equitalia Polis s.p.a. (allegato 4 della produzione di parte) risulta che in data 5 dicembre 2008 è stata effettuata la spedizione a mezzo raccomandata A.R. alla Megaride s.r.l. della comunicazione di aggiudicazione definitiva, mancando tuttavia la prova dell’avvenuta notifica, non essendo stata esibita la cartolina di ritorno attestante l’effettiva ricezione della nota e tanto sia in favore della Megaride s.r.l. che della Vigilanza Partenopea s.r.l.; anzi, rispetto a quest’ultima manca addirittura la velina attestante l’avvenuto inoltro della raccomandata.

Ne discende che, in difetto della dimostrazione del compimento delle formalità di notificazione, la decorrenza del termine per l’impugnazione non può che ascriversi al 3 marzo 2009, data di inoltro a mezzo fax alla Megaride s.r.l. della nota di comunicazione del 5 dicembre 2008, rispetto alla quale il ricorso, notificato il 29 aprile 2009, appare tempestivamente proposto.

Passando al merito della controversia, il primo motivo di impugnazione è fondato.

Il disciplinare di gara, all’art. 2, richiedeva la presentazione a pena di esclusione di specifica documentazione, tra cui, alla lettera g), figurava il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) positivamente rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale.

Nella produzione documentale della controinteressata sono presenti i d.u.r.c. della Mondial Security s.r.l. e della Service Group s.r.l. esibiti in sede di gara, i quali rispettivamente attestano la regolarità contributiva, per la prima, alla data del 4 luglio 2008, per la seconda al 14 giugno 2008.

Sempre nella medesima produzione figurano altri due d.u.r.c., il primo attestante la regolarità contributiva della Mondial Security s.r.l. al 3 dicembre 2008 e recante la data di rilascio del 18 dicembre 2008, il secondo attestante la regolarità contributiva della Service Group s.r.l. alla data del 13 novembre 2008 e rilasciato in data 11 dicembre 2008.

Ebbene, da tali atti emerge la mancata dimostrazione da parte delle controinteressate del requisito di regolarità contributiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dal disciplinare indicato nell’8 settembre 2008.

Infatti, mentre quelli esibiti in sede di gara attestano il possesso del requisito fino ad una certa data anteriore a quella necessaria, gli altri due citati documenti di regolarità contributiva risalgono e fanno riferimento ad un epoca successiva, senza riferirsi al periodo d’interesse, quindi al mese di settembre 2008.

D’altra parte, dalla documentazione depositata dalla ricorrente in data 13 maggio 2010, riguardo alla cui validità non sono sorte contestazioni, risulta addirittura che nel periodo successivo alla data di validità dei d.u.r.c. esibiti dalle due controinteressate in sede di gara, queste non erano più in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali. Infatti, in data 3 dicembre 2008 la Mondial Security s.r.l. risulta avere presentato istanza di dilazione per il pagamento di contributi omessi, per dichiarata mancanza di liquidità monetaria, relativamente ai mesi di giugno, luglio, settembre ed ottobre 2008, per un importo di €81.397,00; allo stesso modo, la Service Group s.r.l., in data 12 novembre 2008, aveva presentato all’INPS di Taranto istanza di dilazione per il pagamento di contributi omessi relativi ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2008, anche in questo caso per mancanza di liquidità monetaria, per un importo di €41.835,00.

Ne discende che, rispetto alla mancata dimostrazione in sede di gara del possesso del requisito di regolarità contributiva – cui, tra l’altro, corrispondeva un’effettiva situazione di inadempimento di cui sia la Mondial Security s.r.l. che la Service Group s.r.l. hanno chiesto la regolarizzazione solo in epoca successiva all’aggiudicazione - la commissione avrebbe dovuto senza indugio estromettere entrambe tali società dal procedimento, aggiudicando il servizio alle ricorrenti, classificatesi al secondo posto in graduatoria.

Né, come pure sostenuto negli scritti difensivi delle controinteressate, una diversa soluzione della questione potrebbe ipotizzarsi ritenendo di essere in presenza di una violazione contributiva non grave; innanzitutto, tale non può essere considerato il mancato totale versamento dei contributi previdenziali per diversi mesi e poi la contrarietà alle prescrizioni di gara, piuttosto che l’incidenza ostativa in sé della violazione, riguarda l’assoluta inidoneità della documentazione esibita a dimostrare il possesso del requisito della regolarità contributiva in capo alla Mondial Security s.rl. e Service Group s.r.l.

All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva disposta in favore delle contro interessate.

Quanto al contratto, ritiene il Collegio che ai sensi dell’art. 245 ter del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 debba esserne dichiarata l’inefficacia con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione; invero, ritenuta l’applicabilità ai giudizi in corso delle nuove disposizioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2010 n. 53 (Consiglio di Stato V Sezione 15 giugno 2010 n. 3759), va osservato che il vizio determinativo dell’annullamento non implica la rinnovazione della gara, ma solo l’adozione di atti consequenziali all’individuazione delle ricorrenti quali migliori offerenti in conseguenza dell’estromissione dal procedimento dell’associazione costituita dalle due controinteressate. Inoltre, risulta che nel ricorso sia stata proposta domanda di subentro nel contratto (pagg. 13 e 14 dell’atto introduttivo del giudizio), sebbene questa possa trovare accoglimento solo a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia, in considerazione del fatto che l’esecuzione è in uno stato sufficientemente avanzato, tale da giustificare, per esigenze di equità, la conservazione delle attribuzioni patrimoniali e prestazionali fino a questo momento intercorse.

Le spese seguono la soccombenza con condanna al relativo pagamento dell’Equitalia Polis s.p.a. nella misura di €1.000,00 (Mille/00) e delle due controinteressate nella misura di €1.000,00( Mille/00) ciascuna, oltre al rimborso del contributo unificato che va posto a carico della stazione appaltante.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Prima Sezione, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’aggiudicazione impugnata, dichiarando l’inefficacia del contratto con decorrenza dalla data di pubblicazione delle presente sentenza. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle ricorrenti l’Equitalia Polis s.p.a. nella misura di €1.000,00 (Mille/00) e le due controinteressate nella misura di €1.000,00( Mille/00) ciascuna, oltre al rimborso del contributo unificato che va posto a carico della stazione appaltante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 26 maggio e 4 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Primo Referendario

   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



 



Ultimo aggiornamento ( lunedì 19 luglio 2010 )
 
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