| Espropriazione p.u. - irreversibile trasformazione - domanda restituzione bene - inammissibilità |
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TAR Napoli, Sez. V, 20 maggio 2010 / 16 luglio 2010, n. 16822 (Pres. Onorato, est. Zeuli) Secondo l’orientamento di questo Tribunale, se vi è stata irreversibile trasformazione del bene la valutazione in ordine alla sua eventuale (ed improbabile) restituzione sia di esclusiva competenza dell’amministrazione procedente, titolare sul punto di potere discrezionale. N. 16822/2010 REG.SEN. N. 00946/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 946 del 2010, proposto da: contro Provincia di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Corvino, con domicilio eletto presso Franco Corvino in Napoli, Segreteria T.A.R.; Comune di Gricignano di Aversa, Comune di Succivo; nei confronti di Espan Srl, C.S.I.T. A Rl; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, DEL DECRETO PROT.N. 0130458 DEL 20/11/2009 NOTIFICATO IL 15/01/2010 DI ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA.. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Caserta; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/05/2010 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2010 e depositato il successivo giorno 18 Lorenzo De Martino, comproprietario al 50% con il fratello Avv. Paolo De Martino di alcuni terreni siti in Gricignano d’Aversa destinati ad impianto di viticoltura, adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti in epigrafe indicati. A tal proposito esponeva le seguenti circostanze: - la coltivazione in oggetto essendo finalizzata alla produzione di una specialità tipica del territorio (Asprino d’Aversa DOC) aveva ottenuto apposito finanziamento; - in data 15 gennaio 2010 ha ricevuto notifica del decreto della Provincia di Caserta del 20 novembre 2009 con cui è stata disposta l’occupazione in via d’urgenza di parte di detto terreno, nella stessa occasione sono stati notificati anche l’atto di avviso di immissione in possesso e quello di redazione dello stato di consistenza, nonché il prospetto di liquidazione dell’indennità di esproprio. Dopo aver tanto premesso, l’esponente deduceva la sussistenza dei seguenti vizi avverso gli atti impugnati: a) violazione dell’art.7 L.241/90; b) violazione degli artt.8,9,10 e 19 D.P.R.327/01; c) violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio procedimentale; d) violazione degli artt.11,16,17,22 bis e 32 D.P.R.327/01. Si costituiva l’amministrazione intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso. All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione. DIRITTO I Va osservato che appare fondata l’eccezione relativa al vizio di violazione dell’art.7 della L.241/90 e dell’art.11 del D.P.R.327/01. Il ricorrente Lorenzo Di Martino infatti – giusto atto di donazione del 25 maggio 1987 in atti – è comproprietario dei fondi espropriati e non ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento, che risulta notificata al solo comproprietario (e fratello) Paolo Di Martino, il che ha evidentemente reso impossibile la sua partecipazione allo svolgimento degli atti della procedura in esame. Tutti i successivi atti della procedura – ed in particolare la disposta occupazione - sono pertanto illegittimi per invalidità derivata. Né può essere revocato in dubbio che sia configurabile, nel caso in esame, la fattispecie di responsabilità civile implicita nella domanda di parte ricorrente, atteso il grave inadempimento dell’intimata che non ha provveduto a notificare la comunicazione di avvio del procedimento, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di più comproprietari (come dimostra la circostanza, successiva, della notifica del decreto di esproprio effettuata anche all’attuale ricorrente). Dunque ricorrono tutti gli elementi (comportamento omissivo, colpa dell'Ente procedente, danno ingiusto e nesso di causalità), in presenza dei quali è possibile affermare la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito della resistente, che ha prodotto, infine la suindicata illegittima occupazione dei fondi di cui il ricorrente è comproprietario. II Quanto alle conseguenze di questa declaratoria di illegittimità, il discorso va necessariamente articolato e conduce al non integrale accoglimento della domanda. Si osserva, infatti sul punto che, sebbene parte ricorrente abbia chiesto la restituzione del fondo, ossia la reintegrazione patrimoniale specifica a fronte del danno subito, la richiesta, almeno allo stato per come è formulata, non può essere accolta. Induce a deporre in tal senso l’orientamento di questo Tribunale, secondo il quale, se vi è stata irreversibile trasformazione del bene, - e su questo punto alcun elemento è offerto da nessuna delle due parti costituite - la valutazione in ordine alla sua eventuale (ed improbabile) restituzione sia di esclusiva competenza dell’amministrazione procedente, titolare sul punto di potere discrezionale. Di tal che, premesso che, nel caso di specie, non è configurabile una vicenda acquisitiva posto che il passaggio di proprietà non può conseguire da un fatto illecito ascrivibile alla P.A. in danno del proprietario privato occorre rimettere la scelta in ordine alle concrete modalità di attuazione del risarcimento del danno alla P.A. procedente. All’esito di tale valutazione, laddove la P.A. nell’esercizio del suddetto potere discrezionale, ritenesse possibile effettuare la restituzione del fondo illegittimamente occupato, nulla ostando in diritto, quest’ultima potrà essere pacificamente attuata. Laddove, per contro, l’amministrazione intimata ritenesse irrinunciabile la disponibilità dell’area in oggetto, va riconosciuto alla parte il risarcimento del danno relativo al valore venale delle aree da determinarsi nei termini e secondo le modalità che si precisano qui di seguito, fermo restando che, in tale ultimo caso, il conseguimento del risarcimento – che, stante la verosimile impossibilità di una retrocessione, anche solo parziale, dovrà necessariamente avvenire nella sua integralità per equivalente- deve, tuttavia, essere inevitabilmente mediato dalla fase (negoziale o amministrativa, mediante accordo o ex art. 43 t.u. espropriazioni del 2001) relativa al trasferimento della proprietà delle aree definitivamente occupate. Su tali premesse, il Collegio ritiene di dover fare applicazione anche al caso in esame dei principi e delle soluzioni messi a fuoco nel ripetuto precedente n. 5083 del 2008, ivi incluso il ricorso al meccanismo di cui all'art. 35, comma 2, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, in base al quale l'amministrazione intimata - fatta salva l'ipotesi, per la verità teorica, che la stessa decida di restituire, anche parzialmente, l'area (e questo, in particolare, per la parte di fondo che è oggetto di specifica richiesta formulata dal ricorrente) - dovrà attenersi nel prosieguo alla seguente regola d'azione: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), la Provincia e la parte ricorrente potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà delle aree definitivamente occupate, in favore dell'amministrazione procedente e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, che dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del d.P.R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007); la somma da liquidare alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 43 cit., dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nella forma degli interessi moratori sulla sorta capitale (come attualizzazione del valore venale del bene); essa - giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, la provincia di Caserta - entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, T.U. n. 327 del 2001 cit (interesse dell'amministrazione ed utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione delle aree definitivamente occupate al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, l’amministrazione intimata sarà tenuta a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a); c) qualora la provincia di Caserta e la parte ricorrente non concludano alcun accordo e l’amministrazione neppure adotti un atto formale recante l'imposizione della servitù o l'acquisizione, ovvero la restituzione dell'area in questione, decorsi i termini sopra indicati, la parte ricorrente potrà chiedere al Tribunale amministrativo l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali, salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio. e) sulle somme tutte sopra indicate andranno comunque riconosciuti gli interessi legali dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso va accolto in parte e, per l'effetto, va pronunciata condanna della Provincia di Caserta a risarcire il danno ingiusto cagionato alla parte ricorrente attraverso l'occupazione illegittima dell'area di sua proprietà, seguendo le statuizioni più sopra enunciate. In conclusione il Collegio ritiene utile precisare che la necessità di una previa definizione certa della sorte del bene occupato (ossia della sua circolazione giuridica, con intestazione all'amministrazione intimata della relativa servitù) supera la possibile obiezione di non corrispondenza tra il chiesto (risarcimento del danno per equivalente) e il pronunciato (risarcimento per la via dell'art. 43 o, in alternativa, acquisto negoziale), atteso che, diversamente opinando, si perverrebbe all'assurdo giuridico di assommare il risarcimento integrale (pari al valore venale attualizzato del bene, più accessori) alla conservazione della proprietà del bene medesimo nel patrimonio del ricorrente e alla permanenza ulteriore dell'illecita occupazione da parte dell'amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso meglio in epigrafe specificato. Condanna l’Amministrazione Provinciale di Caserta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 1000,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20/05/2010 con l'intervento dei Magistrati: Antonio Onorato, Presidente Vincenzo Cernese, Consigliere Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/07/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO |
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