| Giurisdizione - gestione dei rifiuti - G.O. - quando spetta |
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| Scritto da La redazione iusna.net | |||||||||||||||||||||||||
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TAR Napoli, Sez. I, 9 giugno 2010 / 8 luglio 2010, n. 16617 (Pres. Guida, Est. Donadono) La Corte costituzionale, con sentenza n. 35 del 5/2/2010, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in questione, ha nondimeno chiarito che la norma impugnata deve essere interpretata alla luce delle condizioni che delimitano, sul piano costituzionale, l’ambito della giurisdizione esclusiva, per cui non sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria, che non involgono anche l’esercizio di poteri amministrativi preordinati alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti N. 16617/2010 REG.SEN. N. 01132/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, contro Comune di Casalnuovo di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Maria Abete, con domicilio eletto presso Stefano Maria Abete in Napoli, via B. Longo n. 116; per l'accertamento del diritto al pagamento di quanto dovuto per canoni concordati e disciplinati nel contratto n. 3230 del 2008 relativo al servizio di spazzamento e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani e del servizio di raccolta differenziata per il periodo da marzo a novembre 2008, con conseguente condanna del Comune al pagamento delle somme dovute oltre interessi legali; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casalnuovo di Napoli; Viste le produzioni delle parti; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000; Premesso che il ricorrente chiede il pagamento di quanto dovuto per corrispettivi previsti dal contratto stipulato con il Comune per lo svolgimento del servizio di spazzamento e trasporto a discarica dei rifiuti solidi urbani e del servizio di raccolta differenziata; Rilevato che: - l’art. 4 del citato decreto legge n. 90 del 2008 demanda “alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati (…) estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati”; - la Corte costituzionale, con sentenza n. 35 del 5/2/2010, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in questione, ha nondimeno chiarito che la norma impugnata deve essere interpretata alla luce delle condizioni che delimitano, sul piano costituzionale, l’ambito della giurisdizione esclusiva, per cui non sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria, che non involgono anche l’esercizio di poteri amministrativi preordinati alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; - pertanto un’interpretazione costituzionalmente orientata del citato art. 4 porta ad escludere della giurisdizione esclusiva spettante al giudice amministrativo la cognizione sull’accertamento di diritti di carattere patrimoniale quali indennità, canoni ed altri corrispettivi derivanti da pattuizioni negoziali (cfr. TAR Lazio, sez. I, 18/2/2009, n. 1655); Ritenuto che risulta fondata l’eccezione preliminare formulata sull’argomento dalla difesa del Comune resistente; Ravvisato che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio avuto riguardo alla novità della questione; P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati: Antonio Guida, Presidente Fabio Donadono, Consigliere, Estensore Francesco Guarracino, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/07/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO |
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