iusna.net su twitter
Segui iusna.net su Follow iusna on Twitter
 
 
Home
Sentenze TAR Campania
La rivista
Contattaci
Dicono di noi
Collaborazioni
Newsletter
Logo & banner
 
Libri & Diritto
Atti ed organizzazione della pubblica amministrazione, Alessio Liberati, Cedam, Padova, 2010, p. 1065, euro 90,00

Image
Leggi tutto...
 
 
Diritto pubblico on line
La giustizia amministrativa
Lexitalia
Giustamm
 
Notizie: 753
Collegamenti web: 10
Visitatori: 1526263
 
Abbiamo 5 visitatori online
 


Interesse al ricorso - Legittimazione attiva - A.T.I. - quando sussiste PDF Stampa E-mail
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR Napoli, Sez. VIII, 16 giugno 2010 / 7 luglio 2010, n. 16609 (Pres. Pagano, Est. Di Vita)

I ricorrenti non rivestono pertanto il ruolo di partecipanti alla procedura di gara che costituisce invero il titolo che radica nell'impresa concorrente la legittimazione ad impugnare l'aggiudicazione e le fasi procedimentali ad essa preordinate.

Né i ricorrenti rivestono la qualità di mandanti del raggruppamento secondo graduato alle quali (oltre che al raggruppamento in persona dell'impresa capogruppo), secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, deve essere riconosciuta la legittimazione ad impugnare gli atti di una gara d'appalto, atteso il concorrente autonomo e distinto interesse di ciascuna di esse alla legittima esplicazione della procedura concorsuale e la circostanza che il mandato conferito all'impresa capogruppo non preclude alla singola impresa mandante di proporre autonoma impugnazione sulla base della propria autonoma e sempre persistente legittimazione ad agire (Consiglio Stato, Sez. V, 9 giugno 2003, n. 3241).

Pertanto il ricorso si appalesa inammissibile per carenza di interesse

 

N. 16609/2010 REG.SEN.

N. 03060/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 21 e 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 3060 del 2010, proposto da:
Archicons s.r.l., Studio Associato Carafa, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Marrama, presso cui hanno eletto domicilio in Napoli, via Posillipo, 147;

contro

Comune di Capua, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria Caianiello, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, Viale Gramsci, 19;

nei confronti di

Finseco s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Salvi, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Andrea D'Isernia, 16;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del 23 aprile 2010 con il quale è stata disposta a favore della controinteressata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di “Contratto di quartiere II - Programma innovativo in ambito urbano -Rione Carlo Santagata”;

- nonché per la dichiarazione di inefficacia ed il subentro dell’a.t.i. Edil Atellana nel contratto di appalto eventualmente sottoscritto con la controinteressata ovvero, in subordine, per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patiti dalla parte ricorrente.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capua e della società Finseco s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2010 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso iscritto al numero di registro generale n. 3060 del 2010 la società Archicons s.r.l. e lo Studio Associato Carafa (in persona degli architetti associati Rosa Carafa, Vincenzo Guadagno ed Enrico Carafa) impugnano il provvedimento di aggiudicazione in favore della Finseco s.p.a. e gli altri atti meglio specificati in epigrafe disposti nell’ambito della gara d’appalto indetta dal Comune di Capua per l’affidamento dei lavori relativi al “Contratto di Quartiere II, Programma innovativo in ambito urbano – Rione Carlo Santagata – Capua”, con importo complessivo pari ad Euro 6.934.971,52, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I ricorrenti deducono in sintesi violazione e falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara, violazione del principio della par condicio dei concorrenti, eccesso di potere per illogicità e sviamento: secondo la prospettazione attorea, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all’esclusione della Finseco s.p.a. per illegittima presentazione dell’offerta economica (con riferimento alle migliorie apportate al progetto originario) e dell’offerta tempo (in ragione di discordanze riscontrate con il cronoprogramma dei lavori).

Concludono con la richiesta di annullamento degli atti gravati, di privazione degli effetti del contratto eventualmente stipulato con la società controinteressata e di condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni patiti.

Si sono costituiti in giudizio la società Finseco s.p.a. ed il Comune di Capua che eccepiscono l’inammissibilità del gravame e, nel merito, replicano alle censure di parte ricorrente.

Alla camera di consiglio del 16 giugno 2010, fissata per l’esame della domanda di misura cautelare, il Collegio, rilevata l’integrità del contraddittorio, si è riservato di provvedere con sentenza breve ai sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, dandone comunicazione alle parti presenti.

La decisione è stata anticipata con dispositivo di sentenza n. 54 del 18 giugno 2010.

2. Il Collegio condivide l’eccezione in rito sollevata dalla difesa dell’amministrazione e della società controinteressata.

3. I ricorrenti si qualificano come professionisti indicati in sede di gara dall’associazione temporanea di imprese condotta da Edil Atellana società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. (risultata seconda graduata nella procedura in esame) per la progettazione delle migliorie offerte.

Essi non rivestono pertanto il ruolo di partecipanti alla procedura di gara che costituisce invero il titolo che radica nell'impresa concorrente la legittimazione ad impugnare l'aggiudicazione e le fasi procedimentali ad essa preordinate.

4. Né i ricorrenti rivestono la qualità di mandanti del raggruppamento secondo graduato alle quali (oltre che al raggruppamento in persona dell'impresa capogruppo), secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, deve essere riconosciuta la legittimazione ad impugnare gli atti di una gara d'appalto, atteso il concorrente autonomo e distinto interesse di ciascuna di esse alla legittima esplicazione della procedura concorsuale e la circostanza che il mandato conferito all'impresa capogruppo non preclude alla singola impresa mandante di proporre autonoma impugnazione sulla base della propria autonoma e sempre persistente legittimazione ad agire (Consiglio Stato, Sez. V, 9 giugno 2003, n. 3241).

5. Pertanto il ricorso si appalesa inammissibile per carenza di interesse in quanto, non rivestendo le predette qualità, l'eventuale annullamento giurisdizionale dei provvedimenti impugnati non potrebbe arrecare alcun vantaggio diretto all'interesse sostanziale dei ricorrenti che non potrebbero ottenere in alcun caso l'aggiudicazione “iure proprio”.

6. La legittimazione processuale non può neppure fondarsi sul pregiudizio indiretto lamentato (consistente nella perdita di una commessa significativa “nell’ottica di acquisizione di esperienza ed implementazione della propria capacità di partecipare a tutte quelle procedure che tra le condizioni di partecipazione prevedono la previa esperienza in procedure analoghe”) dal momento che, in materia di appalti pubblici, la lesione dell'interesse che legittima alla proposizione del ricorso deve essere caratterizzata dall'immediatezza, dalla concretezza e dall'attualità (deve, cioè, essere una conseguenza diretta ed immediata del provvedimento lesivo e dell'assetto di interessi con esso introdotto), deve cioè essere concreta e non meramente potenziale e deve sussistere già al momento della proposizione del ricorso, nonché persistere sino al momento della decisione su di esso (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 21 maggio 2010 n. 7782).

7. Infine, non può ritenersi ammissibile un’iniziativa giurisdizionale svolta dalla parte ricorrente per il diritto altrui (segnatamente al fine di far conseguire l’aggiudicazione dell’appalto all’a.t.i. Edil Atellana) giacché si avrebbe in tal caso una forma di sostituzione processuale al di fuori dei casi espressamente previsti, in violazione dell’art. 81 del codice di procedura civile.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile pur stimandosi equo disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite in giudizio delle spese ed onorari di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe n. 3060 del 2010, lo dichiara inammissibile.

Compensa spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente FF

Carlo Buonauro, Primo Referendario

Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

   
   
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO



 
Pros. >