| Istanza di accesso e natura privatistica degli atti richiesti |
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| Scritto da La redazione iusna.net | |
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TAR Napoli, Sez. V, 20 novembre 2008 / 24 novembre 2008, n. 19981 (Pres. est. Onorato) La natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso. Infatti, ai sensi dell'art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per <documento amministrativo> soggetto alla disciplina della predetta legge si intende <ogni rappresentazione...del contenuto di atti...detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale>. Del resto, l'insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili dall'art. 22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere ammissibile il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle modifiche apportate dalla L. n. 15/05 (C.d.S. sez. VI n. 7301/03; C.d.S. sez. V n. 3249/03; C.d.S. sez. IV n. 961/03). L'accesso, poi, nella fattispecie non richiede, alcuna attività di elaborazione dei dati da parte dell'Amministrazione dovendo lo stesso essere limitato ai soli atti esistenti. Né nella fattispecie è ipotizzabile n qualche pregiudizio del diritto alla riservatezza; comunque tale pregiudizio non giustificherebbe il diniego dell'istanza di accesso in quanto, ai sensi dell'art. 24 comma 7° L. n. 241/90, <deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici>. Va, per esigenza di completezza, rilevato che, nella fattispecie in esame, la documentazione richiesta non concerne i dati <giudiziari> e c.d. <supersensibili> (ovvero, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l'art. 24 L. n. 241/90 e l'art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI QUINTA SEZIONE nelle persone dei Signori: Antonio Onorato Presidente Oberdan Forlenza Consigliere Gabriele Nunziata Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 5426 del 2008 proposto da Maria Rosaria Borrelli rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Kivel Mazuy e Renato De Lorenzo e con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 10, contro l’Autorità di bacino nord-occidentale della Campania , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e la Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’ avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina e con la stessa elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia, 81 c/o avvocatura regionale per l'annullamento del provvedimento tacito di diniego opposto dalle Amministrazioni intimate alla domanda di accesso al <parere espresso dal Comitato tecnico dell’Autorità di bacino 17 aprile 2002>, e per la condanna delle Amministrazioni stesse all’esibizione ed al rilascio di copia dell’ atto richiesto, Visto il ricorso, Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio, Viste le memorie prodotte, Relatore alla camera di consiglio del 20 novembre 2008 il presidente, Uditi i difensori delle parti come da verbale, FATTO e DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento La ricorrente, la quale ha impugnato con altro ricorso il progetto definitivo redatto dall’ARIN per la realizzazione del serbatoio di accumulo in località Calori di Chiaiano comportante anche l’ablazione di una area di proprietà della stessa, ha chiesto di accedere al parere espresso in proposito dal Comitato tecnico dell’Azienda intimata. Il Collegio rileva che, nella fattispecie, la parte ricorrente è evidentemente titolare di quell’ <interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso>, che l'art. 22 L. n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla L. n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall'art. 2 D.P.R. n. 352/92 (che richiede un <interesse personale e concreto>), prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda. Del resto, il peculiare nesso tra l'interesse della parte ricorrente e la documentazione dal predetto richiesta emerge dal fatto che la stessa concerne l’area di cui la ricorrente è proprietaria. Né l'accoglimento della domanda di accesso può essere condizionato da valutazioni circa la fondatezza della pretesa alla cui tutela l'acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza (C.d.S. sez. VI n. 1680/05; C.d.S. sez. VI n. 14/04; C.d.S. sez. VI n. 5240/03) e prescinde da ogni valutazione circa la fondatezza della stessa (C.d.S. sez. VI n. 1881/03; C.G.A. n. 75/02; T.A.R. Lazio n. 2298/04; T.A.R. Campania n. 2779/04). Va, per altro, specificato che la parte ricorrente nella richiesta di accesso ha correttamente evidenziato l'interesse alla conoscenza degli atti richiesti come prescritto dall'art. 25 comma 2° L. n. 241/90. Deve, poi, rilevarsi che la natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso. Infatti, ai sensi dell'art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per <documento amministrativo> soggetto alla disciplina della predetta legge si intende <ogni rappresentazione...del contenuto di atti...detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale>. Del resto, l'insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili dall'art. 22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere ammissibile il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle modifiche apportate dalla L. n. 15/05 (C.d.S. sez. VI n. 7301/03; C.d.S. sez. V n. 3249/03; C.d.S. sez. IV n. 961/03). L'accesso, poi, nella fattispecie non richiede, alcuna attività di elaborazione dei dati da parte dell'Amministrazione dovendo lo stesso essere limitato ai soli atti esistenti. Né nella fattispecie è ipotizzabile n qualche pregiudizio del diritto alla riservatezza; comunque tale pregiudizio non giustificherebbe il diniego dell'istanza di accesso in quanto, ai sensi dell'art. 24 comma 7° L. n. 241/90, <deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici>. Va, per esigenza di completezza, rilevato che, nella fattispecie in esame, la documentazione richiesta non concerne i dati <giudiziari> e c.d. <supersensibili> (ovvero, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l'art. 24 L. n. 241/90 e l'art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato sez. VI 20 aprile 2006 n. 2223). Quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale ad accogliere la domanda di accesso formulata dalla parte ricorrente. Per l'effetto, deve essere ordinato alle Amministrazioni intimate di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso a suo tempo depositata . Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo PQM il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta, accoglie le domande proposte dalla parte ricorrente e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni intimate di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso Condanna in solido le Amministrazioni soccombenti al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 500 (cinquecento); a tale somma dovrà essere aggiunto il rimborso del contributo unificato anticipato dalla ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2008. Il PRESIDENTE Est. (dott. Antonio Onorato)
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| Ultimo aggiornamento ( lunedì 09 marzo 2009 ) |
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