| Istanza di accesso agli atti - requisito di forma |
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| Scritto da La redazione iusna.net | |
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TAR Napoli, Sez. V, 20 novembre 2008 / 24 novembre 2008, n. 19980 (Pres. est. Onorato) La domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tale caso, deve essere accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso (in termini Cons. Stato, Sez. V 5/9/2006, n. 5116). Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini dell’imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente, che del funzionario chiamato all’ostensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima. In assenza di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale, l’istanza di accesso è irrituale e non fa sorgere in capo all’Amministrazione ed ai soggetti alla stessa equiparati un obbligo di provvedere, tanto più in un caso (come quello di specie) in cui nella stessa domanda di accesso l’avv. Prozzo è espressamente indicato come rappresentante della Società istante.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI QUINTA SEZIONE nelle persone dei Signori: Antonio Onorato Presidente Oberdan Forlenza Consigliere Gabriele Nunziata Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 5428 del 2008 proposto da S.p.A. Molisannio, in persona del liquidatore giudiziario dott. Amassimo Zeno, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Prozzo e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, via Morgantini n. 3 presso l’avv. Bruno Mantovani, contro l’Azienda sanitaria locale Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e nei confronti dell’Ambulatorio di emodialisi dott. D’Alessandro SAS di Annamaria D’Alessando, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Annamaria D’Alessandro, per l'annullamento del provvedimento tacito di diniego opposto dall’ Amministrazione intimata alla domanda di accesso ai documenti 14 agosto 2008, e per la condanna dell’ Amministrazione stessa all’esibizione ed al rilascio di copia degli atti richiesti, Visto il ricorso, Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio, Viste le memorie prodotte, Relatore alla camera di consiglio del 20 novembre 2008 il presidente, Uditi i difensori delle parti come da verbale, FATTO e DIRITTO Il ricorso risulta inammissibile in quanto l’ istanza di ostensione documentale non è stata sottoscritta dal rappresentante legale della Società ricorrente bensì dal suo difensore, senza tuttavia essere accompagnata dal mandato conferito al legale, sì da doversi ritenere priva di valore. Infatti, secondo un condiviso indirizzo giurisprudenziale, fondato sul dato normativo, la domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tale caso, deve essere accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso (in termini Cons. Stato, Sez. V 5/9/2006, n. 5116). Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini dell’imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente, che del funzionario chiamato all’ostensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima. In assenza di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale, l’istanza di accesso è irrituale e non fa sorgere in capo all’Amministrazione ed ai soggetti alla stessa equiparati un obbligo di provvedere, tanto più in un caso (come quello di specie) in cui nella stessa domanda di accesso l’avv. Prozzo è espressamente indicato come rappresentante della Società istante.. Né può ritenersi che la ASL fosse tenuta a richiedere l’ integrazione dell’ istanza, invitando il legale a presentare l’apposita procura, in quanto tale procedura è riservata ai soli “soggetti interessati”, che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano prodotto tutta la documentazione necessaria (in termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 25/9/2006, n. 1950, con riferimento alla previsione dell’art. 4 del D.P.R. 27/6/1992, n. 352, che peraltro è del tutto analoga al nuovo art. 6 del D.P.R. 12/4/2006, n. 184). Le spese di giudizio possono essere compensate. PQM Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso descritto in epigrafe. Spese compensate. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 novembre 2008. IL PRESIDENTE est. (dott. Antonio Onorato)
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