| Diniego permesso di costruire in mancanza del piano attuativo - condizioni |
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| Scritto da La redazione iusna.net | |
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TAR Napoli, Sez. III, 23 ottobre 2008 / 19 novembre 2008, n. 19877 (Pres. De Maio, est. Scafuri) Quando, come nella fattispecie, manchi la pianificazione attuativa, deve in primo luogo farsi riferimento alla normativa prevista dal PRG per individuare i limiti della sempre vigente disciplina d’uso del territorio ed inoltre va verificata, in concreto, l’esigenza di normare dettagliatamente le aree interessate. Pertanto l’Amministrazione non può giustificare il diniego di rilascio del titolo con esclusivo riferimento alla necessità della previa approvazione di un nuovo piano attuativo, che si sostanzierebbe in un’atipica ed illegittima misura di salvaguardia (Tar Napoli II n. 296,297,298 del 18.1.2008). Per tali ipotesi l’Amministrazione ha l’obbligo di verificare il grado di urbanizzazione delle aree di intervento, al fine di stabilire se sia ancora necessaria l’approvazione di un piano di dettaglio per asservire un’area non ancora urbanizzata, tenendo conto della situazione esistente al momento della richiesta del titolo abilitativo (Consiglio di Stato, sez. V n. 5953 del 9.10.2006; sez. IV n. 6171 del 4.12.2007).
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione Terza composto dai Giudici Ugo De Maio - Presidente Angelo Scafuri - Consigliere rel.est. Emanuela Loria - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 6536/2006 R.G. proposto da C.G.A. Invest s.n.c., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv.E. Soprano, elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Melisurgo n. 4; c o n t r o Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggio di Napoli e Provincia, in persona del Ministro .t., costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato; il Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti L. Cicatiello e A. Carlino, elettivamente domiciliato presso la casa comunale; per l'annullamento della nota n. 30926 del 31 agosto 2006 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; VISTO il ricorso, con i relativi allegati; VISTO gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese; VISTO gli atti tutti di causa; Alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale; RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO La società ricorrente si duole della nota comunale con la quale, in riscontro all’atto di diffida, il dirigente ha comunicato che l’istanza di condono presentata in data 30 dicembre 1986 per l’edificio di proprietà ai sensi della legge n. 47/1985 “non è stata ancora definita né richiesto il previsto parere di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto si è in attesa del previsto Piano di dettaglio reso ai sensi dell’art. 23 del PTP dei Comuni vesuviani, che è di competenza del Ministero per i beni culturali ed architettonici”. A sostegno del gravame l’interessato deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia l’Amministrazione statale – a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato – sia il Comune intimati. L’istanza cautelare è stata respinta (ord. n.3196/2006). Alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 la causa è stata introitata per la decisione. DIRITTO La determinazione impugnata ha escluso la possibilità di pronunciarsi sull’istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente circa venti anni prima sull’assunto della doverosa previa interposizione di altro strumento edificatorio di dettaglio, previsto dall’art. 23 del piano territoriale paesistico dei Comuni vesuviani e rimesso alla competenza ministeriale. Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge per il rinvio sine die della definizione della pratica, di difetto di motivazione in relazione alla necessità del piano di dettaglio – stante la mancanza nell’area interessata di opere abusive – di eccesso di potere perché la ritardata adozione del piano di dettaglio non può riverberarsi su essa ricorrente. Il ricorso è fondato in relazione al profilo di carattere assorbente inerente il difetto di motivazione. La natura di piano attuativo del piano di dettaglio comporta che la sua funzione sia quella di rendere operative e concrete le linee programmatiche del P.R.G., in ragione di un ordinato e razionale assetto del territorio comunale. In altri termini il piano di dettaglio in questione costituisce un ulteriore eventuale strumento di tutela e gestione delle aree vincolate, finalizzato a specificare eventualmente i criteri già previsti dal PTP in zone interessate da fenomeni vasti di abusivismo, che potrebbero essere identificate anche in aree estranee a quella ove è ubicato l’immobile della ricorrente. Ne consegue che la mancanza del piano attuativo non è circostanza che di per sé giustifichi il diniego del titolo abilitativo, necessitando verificare in concreto l’esistenza di opere di urbanizzazione adeguate a supportare l’ulteriore intervento, la qual cosa implica la rigorosa valutazione degli effetti che l’intervento da abilitare produrrebbe sul territorio di riferimento. Al contrario la determinazione impugnata finisce con il riversare sull’interessato la dimostrazione dell’effettiva urbanizzazione della zona, con una singolare inversione dell’onere motivazionale ed istruttorio in ordine alla corretta valutazione del contesto urbanistico ed edilizio in cui si va ad inscrivere l’intervento da assentire. Al contrario secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale quando, come nella fattispecie, manchi la pianificazione attuativa, deve in primo luogo farsi riferimento alla normativa prevista dal PRG per individuare i limiti della sempre vigente disciplina d’uso del territorio ed inoltre va verificata, in concreto, l’esigenza di normare dettagliatamente le aree interessate. Pertanto l’Amministrazione non può giustificare il diniego di rilascio del titolo con esclusivo riferimento alla necessità della previa approvazione di un nuovo piano attuativo, che si sostanzierebbe in un’atipica ed illegittima misura di salvaguardia (Tar Napoli II n. 296,297,298 del 18.1.2008). Per tali ipotesi l’Amministrazione ha l’obbligo di verificare il grado di urbanizzazione delle aree di intervento, al fine di stabilire se sia ancora necessaria l’approvazione di un piano di dettaglio per asservire un’area non ancora urbanizzata, tenendo conto della situazione esistente al momento della richiesta del titolo abilitativo (Consiglio di Stato, sez. V n. 5953 del 9.10.2006; sez. IV n. 6171 del 4.12.2007). In definitiva la determinazione comunale impugnata è inficiata nella parte in cui omette la doverosa verifica istruttoria della sufficienza del regime rinvenibile nel vigente PRG e dello stato di urbanizzazione dell’area, vale a dire ogni valutazione circa la coerenza dell’intervento con il regime rinvenibile nel vigente PRG od in merito alla necessità di un piano attuativo. Alla stregua dei principi suindicati l’Amministrazione deve comunque esitare l’istanza di condono “de qua”, verificando in concreto, secondo tutti i parametri indicati dal PRG, la sufficienza o meno dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo, in primis tenendo presente quanto evidenziato in proposito dal ricorrente circa lo stato di edificazione ed urbanizzazione dell’area interessata. La fondatezza del gravame determina l’addebito delle spese di giudizio secondo la regola della soccombenza – con compensazione per la Soprintendenza, alla quale la pratica non risulta trasmessa (cfr. deposito erariale del 22.11.2006) - così come gli oneri relativi al contributo unificato anticipato dalla ricorrente vanno posti, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis del DPR 30 maggio 2002 n. 115, a carico dell’Amministrazione soccombente. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione III, ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.6536/2006 e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’obbligo delle Amministrazioni intimate di pronunciarsi sull’istanza di condono presentata dalla ricorrente senza possibilità di opporre la mancanza del piano di dettaglio di cui all’art. 23 del PTP dei Comuni vesuviani. Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00.=(millecinquecento) sono poste a carico del Comune, compensate per la Soprin tendenza. Il Comune ha altresì in uguale misura l’obbligo di rifondere alla ricorrente quanto da questa anticipato a titolo di contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 5 giugno e del 23 ottobre 2008. |
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