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Revoca assessore comunale - natura dell'atto e motivazione PDF Stampa E-mail
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR Napoli, Sez. I, 8 ottobre 2008 / 10 ottobre 2008, n. 14104 (Pres. Guida, est. Guarracino)

L’atto sindacale di revoca del vicesindaco o di uno o più assessori, in quanto posto in essere da un'autorità amministrativa, non costituente organo di rilievo costituzionale, e nell'esercizio di un potere amministrativo, sia pure ampiamente discrezionale, non ha natura di atto politico (C.d.S., sez. V, 23 gennaio 2007, n. 209).

REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA CAMPANIA

NAPOLI

PRIMA   SEZIONE

 

nelle persone dei Signori:

ANTONIO GUIDA Presidente  

FABIO DONADONO Cons.

FRANCECO GUARRACINO Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 205/2000

 

Sul ricorso 4780/2008  proposto da: LAVORGNA ANTIMO rappresentato e difeso da: PARENTE DONATELLA con domicilio eletto in NAPOLI  Via dei Mille 59, presso l’avv. Cianci

contro

COMUNE DI SAN LORENZELLO rappresentato e difeso da: MAROTTA PASQUALE con domicilio eletto in NAPOLI  presso la segreteria TAR;

E nei confronti di

DIENER HENRY e LAVORGNA FRANCESCO rappresentati e difesi da: MAROTTA PASQUALE con domicilio eletto in NAPOLI  presso la segreteria TAR;

 

per l'annullamento, previa sospensione del decreto del 22 agosto 2008 prot. n. 01/ris., a firma del Sindaco del comune di San Lorenzello, notificato il 23.8.2008, di revoca del ricorrente dalla carica di assessore e di vice sindaco del comune di San Lorenzello, nonché di revoca delle deleghe “precedentemente attribuite”; nonché di tutti gli ulteriori atti preordinati, connessi e conseguenti;

*.*.*

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Udito il relatore Primo Ref. FRANCESCO GUARRACINO

Uditi altresì alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2008 i difensori delle parti come da verbale;

Visti l'art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dagli artt. 1 e 3 della L. n. 205/2000, nonché l'art. 4 della stessa L. n. 205/2000, che, in combinato disposto con il successivo art. 9, consentono al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa “con sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione in rito od in merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la integrità del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruzione, avendone resi edotti i difensori delle parti presenti;

CONSIDERATO che il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui sono state revocate la sua nomina alla carica di assessore e vicesindaco e le specifiche deleghe a lui attribuite, denunciando, con quattro complessi motivi di ricorso, violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili, per difetto di motivazione, anche in relazione alla pretesa inosservanza dell’art. 34 dello Statuto comunale, violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento e mancata indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere;

CONSIDERATO che l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dei resistenti in relazione ad una pretesa natura politica dell’atto impugnato, con conseguente sua sottrazione alla cognizione del giudice amministrativo, si appalesa infondata, atteso che le deroghe al principio della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.) non possono che essere ancorate a norme di carattere costituzionale, mentre l’atto sindacale di revoca del vicesindaco o di uno o più assessori, in quanto posto in essere da un'autorità amministrativa, non costituente organo di rilievo costituzionale, e nell'esercizio di un potere amministrativo, sia pure ampiamente discrezionale, non ha natura di atto politico (C.d.S., sez. V, 23 gennaio 2007, n. 209);

CONSIDERATO, nel merito, che l'obbligo di motivazione del provvedimento de quo va valutato tenendo conto, da un lato, che l’art. 46 del d.lgs. 267/00 (ripreso nell’invocato art. 34 dello statuto comunale) si limita a prevedere una comunicazione motivata al Consiglio per la revoca dell'incarico di assessore, senza preoccuparsi della giustificazione da rendere al diretto interessato e senza prevedere uno specifico voto di ratifica da parte del consiglio stesso, e dall’altro che l’anomalia di tale previsione rispetto ai principi generali in tema di motivazione degli atti amministrativi è congruente col contesto normativo del d.lgs. 267/00, il quale (cfr. C.d.S., sez. V, n. 209/07 cit.) “tende a favorire la effettiva gestione dell'amministrazione locale da parte del sindaco […], senza curarsi eccessivamente dell'eventuale cessazione di singoli assessori nello svolgimento quinquennale del mandato, purché ciò sia sostanzialmente condiviso dal consiglio, anche implicitamente”, con la conseguenza  che “l'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore (o di più assessori) […] può senz'altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco […], tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali ad es. rapporti con l'opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell'amministrazione locale o per l'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'amministrazione e singolo assessore; tenendo presente che trattasi non di un tipico procedimento sanzionatorio ma di una revoca di un incarico fiduciario difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non sotto i profili formali e l'aspetto dell'evidente arbitrarietà, in relazione all'ampia discrezionalità spettante al capo dell'amministrazione locale”;

CONSIDERATO che nel caso in esame il provvedimento di revoca è appunto motivato in relazione alla “rottura del rapporto fiduciario” fra il sindaco e l’odierno ricorrente, ribadita nella comunicazione al consiglio comunale con riferimento alla cessazione di un corretto rapporto collaborativo e di fiducia per contrasti politici-amministrativi, “caratterizzata anche dalle numerose assenze alle riunioni di Giunta Municipale”;

CONSIDERATO che condivisibile appare l’orientamento secondo cui la revoca dell'incarico di assessore (e di vicesindaco) non è soggetta alla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente in materia, in cui il relativo procedimento è semplificato al massimo per consentire un'immediata soluzione della crisi intervenuta nell'ambito del governo locale (C.d.S., sez. V, n. 209/07 cit.);

CONSIDERATO che per costante e condivisibile giurisprudenza la mancata indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere costituisce mera irregolarità non invalidante, che al più può consentire la rimessione in termini;

RITENUTO che, per tali ragioni, il ricorso va respinto in quanto infondato;

RITENUTI ricorrenti giusti motivi, in relazione alla specificità della vicenda, per la compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo della Campania, Sezione I, respinge il ricorso. ---------------------

Spese compensate. ----------------------------------------------------------------------------------------

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa. ---------------------

Così deciso nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2008.

 

IL PRESIDENTE

 

IL PRIMO REFERENDARIO EST.

 

 

 
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