| Silenzio-inadempimento della P.A.: ipotesi critiche al vaglio del Giudice amministrativo napoletano |
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| Scritto da La redazione iusna.net | |||||||||||||||||||||||||||
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Silenzio-inadempimento della P.A.: ipotesi critiche al vaglio del Giudice amministrativo napoletano di Raffaele Granata* 1. Il silenzio-inadempimento e l’estensione del sindacato giurisdizionale Il nuovo art. 2 della L. n. 241/90 contribuisce ad alimentare il dibattito, a dire il vero mai sopito, in tema di silenzio-inadempimento della P.A. Già in epoca non recentissima, il Giudice amministrativo napoletano osservava che “la speciale procedura in materia di silenzio-rifiuto prevista dall’art. 2 L. n. 205/2000 è da ritenere applicabile anche nelle ipotesi in cui il silenzio-rifiuto sia in realtà un provvedimento di carattere negativo piuttosto che una mera omissione a decidere da parte della Pubblica Amministrazione; tale procedura pertanto è in particolare applicabile anche nel caso di silenzio previsto dall’art. 13 della L. n. 47 del 1985, che si forma dopo 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento di conformità” (Tar Napoli n. 4875/2001). La qualificazione della natura del silenzio, come già rilevato in precedenza, rileva effetti anche sul piano processuale. Sul tema è intervenuta una recentissima sentenza del T.A.R. Napoli: "La questione che va quindi risolta, in via preliminare, consiste nello stabilire se sia possibile, nel procedimento speciale, volto a censurare il silenzio serbato dall’Amministrazione, proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento amministrativo sopravvenuto, convertendo in tal modo il rito speciale in un giudizio ordinario di legittimità.
Scheda Le ipotesi di silenzio-inadempimento secondo la giurisprudenza napoletana Art. 20, co. 9 del D.P.R.n.380/2001: “decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto”.
Art. 36, co. 3 del D.P.R.n.380/2001: “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.
* Raffaele Granata, direttore responsabile di iusna.net – Rivista di giurisprudenza amministrativa napoletana [1] Adunanza Plenaria 9 gennaio 2002, n. 1: il giudizio disciplinato dall’art. 2 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è diretto ad accertare se il silenzio serbato da una pubblica amministrazione sull’istanza del privato violi l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa; pertanto, il giudice, pur se il provvedimento de quo abbia natura vincolata, non può sostituirsi all’amministrazione in alcuna fase del giudizio, ma può (e deve) accertare esclusivamente se il silenzio sia illegittimo o no, imponendo all’amministrazione, nel caso di accoglimento del ricorso, di provvedere sull’istanza entro il termine assegnato. [2] Art. 21bis, L. n. 1034/71: 1. I ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un’istruttoria, il ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio d’appello si seguono le stesse regole. 2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che provveda in luogo della stessa. 3. All’atto dell’insediamento il commissario, preliminarmente all’emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell’insediamento medesimo l’amministrazione abbia provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal comma 2. [3] “Quanto all’oggetto del procedimento giurisdizionale sul silenzio, ritiene il Tribunale che questo, nella configurazione acceleratoria stabilita dall’articolo 21 bis della legge n. 1034/1971 (introdotto dall’art. 2 della legge n.205/2000), sia esclusivamente la verificazione dell’esistenza o meno di un obbligo di provvedere in capo alla pubblica amministrazione e non anche l’esame della fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente. Depongono in favore di tale soluzione interpretativa la fissazione di termini brevi per la definizione del ricorso (trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito ovvero dalla data fissata per gli adempimenti istruttori eventualmente disposti) e la peculiarità degli ulteriori incombenti procedurali (decisione in camera di consiglio, sentenza succintamente motivata); elementi tutti che conducono univocamente a ritenere che la finalità perseguita dal legislatore sia stata essenzialmente quella di ottenere nel più breve tempo possibile una determinazione espressa dell’amministrazione conclusiva del procedimento (a prescindere dal suo contenuto), sulla quale, poi, eventualmente innestare un’azione finalizzata alla tutela giurisdizionale dell’interesse sostanziale di titolarità. Ed, invero, lo stesso articolo 21 bis, prevede, al comma 2, che il giudice, in caso di totale o parziale accoglimento del ricorso, ordini all’amministrazione di “provvedere”, utilizzando volutamente un termine generico, riferito all’attività dovuta e non anche allo specifico contenuto di essa. Tra l’altro, diversamente opinando, il giudizio sul silenzio verrebbe a trasformarsi in un ingiustificato canale preferenziale di definizione di controversie di natura sostanziale, con evidente disparità di trattamento rispetto ad azioni giurisdizionali introdotte con le forme ordinarie. Sicchè, può in conclusione affermarsi che oggetto della decisione debba essere unicamente l’acclaramento dell’esistenza di un obbligo di provvedere e che il giudice può spingersi fino all’accertamento della pretesa sostanziale non semplicemente quando l’amministrazione debba porre in essere un’attività vincolata (si veda, nel previgente regime, Cons. Stato, V, 15-3-1991, n.250), ma unicamente nel caso in cui, in presenza di attività vincolata, la fondatezza della pretesa appaia ictu oculi e di immediata evidenza, risultando solo in tale ipotesi, anche con riferimento alla ratio ed alle caratteristiche del nuovo istituto processuale previsto dall’articolo 21 bis, irragionevole e contrario a principi di economia processuale rimettere ad un successivo giudizio la definizione di una controversia allo stato già risolvibile”. [5] “La suddetta norma (art. 36 D.P.R. n. 380/2001, n.d.r.), secondo l’interpretazione assolutamente prevalente formatasi circa l’art. 13 della L. n. 47/85, prevede un caso c.d. di silenzio-significativo, nella forma del silenzio-rigetto o rifiuto, conseguente al decorso del termine di giorni sessanta, senza che il Comune si sia pronunciato sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria. Si osserva, peraltro, che tale norma deve essere coordinata con la citata legge n. 241/90, che ha introdotto nel tessuto ordinamentale il principio che obbliga la P.A. a rispondere in modo espresso e motivato alle richieste formulate dai privati. Si ritiene, a tale riguardo, che l’affermazione di tale principio, di portata generale, sia in contrasto con norme che, come quella indicata, prevedono meccanismi di silenzio significativo (tra cui il silenzio-rigetto di cui si è detto), che debbono reputarsi incompatibili con gli obblighi di trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privato, che sono tra i corollari di tali principio. Ne consegue che, a parere del Consiglio di Stato, le norme sopra indicate devono essere interpretate nel senso che, qualora la legge preveda un meccanismo siffatto, il privato può sempre pretendere che la P.A. si pronunci in modo espresso sulla sua istanza, esplicitando le ragioni che eventualmente ne determinino il rigetto, sì da consentire la piena tutela, anche giurisdizionale, delle situazioni soggettive a fondamento della richiesta del cittadino”. [7] Art. 43, L.R. Campania n. 16/2004: 1. I responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al presidente della Giunta regionale l'elenco, corredato della relativa documentazione, delle opere abusive per le quali è stato richiesto l'accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n. 380/2001, articolo 36. 2. Il presidente della Giunta regionale, trascorso il termine di cui al D.P.R. n. 380/2001, articolo 36, comma 2, diffida il comune a pronunciarsi con provvedimento espresso sulla richiesta di accertamento di conformità entro i termini di cui alla legge regionale n. 19/2001, articolo 1. 3. In caso di protratta inerzia del comune, il presidente della Giunta regionale richiede l'intervento sostitutivo della provincia, da espletarsi nei termini e con le modalità di cui alla legge regionale n. 19/2001, articolo 4. 4. La provincia trasmette i provvedimenti adottati in ordine all'accertamento di conformità al presidente della Giunta regionale, al comune inadempiente ed all'interessato. 5. Se l'accertamento di conformità dà esito negativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 novembre 2004, n. 10, articolo 10. 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i responsabili dei servizi comunali competenti in materia di vigilanza sugli abusi edilizi trasmettono al presidente della Giunta regionale l'elenco delle opere abusive per le quali è stato richiesto e non ancora compiuto l'accertamento di conformità previsto dal D.P.R. n. 380/2001, articolo 36, corredato della relativa documentazione. |
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| Ultimo aggiornamento ( lunedì 26 marzo 2007 ) | |||||||||||||||||||||||||||

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