| D.L. Bersani e Finanziaria 2007: spese di giustizia nel processo amministrativo |
| Scritto da La redazione iusna.net | |
| venerdì 28 luglio 2006 | |
|
Contributo unificato: schema riepilogativo (aggiornato alla legge Finaziaria 2007) Per i ricorsi giurisdizionali amministrativi, il contributo dovuto è di € 500,00. Per i ricorsi ex art. 23 bis della legge 1034/1971 (ad eccezione di quelli di cui alle lettere C e D), il contributo dovuto è di € 1.000,00. Per i ricorsi ex art. 23 bis della legge 1034/1971 (lettere C e D), il contributo dovuto è di € 2.000,00. Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato, nonché i ricorsi per l'esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato e per quelli relativi all'accesso ai documenti amministrativi e per quelli avverso il silenzio della P.A. la somma da versare è di € 250,00.
...per i ricorsi previsti dall’articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto e` di euro 2.000... Spese di giustizia 1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell’erario. 2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita' generale dello Stato. 3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008. 4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. 6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.». 4-bis. All’onere derivante dall’attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.». 6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».
Nota diramata prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, che ha eliminato il contributodi Euro 250,00 per le istanze cautelari. Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Modifiche agli artt. 13 e 16 del T.U. sulle spese di giustizia. Si informa che l’art. 21 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006 ed entrato in vigore in pari data, ha apportato modifiche agli artt. 13 e 16 del T.U. sulle spese di giustizia (approvato con D.P.R. n. 115/2002). Il comma 4 del citato art. 21 ha aggiunto all’art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia il comma 6 bis, che ha stabilito nuovi importi del contributo unificato dovuto per i processi amministrativi, determinandone la misura come segue: a) euro 500.00, per i ricorsi proposti innanzi ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato; b) euro 250.00, per le istanze cautelari in primo e secondo grado; c) euro 250.00, per i ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione, previsti dall’art. 21 bis della legge n. 1034/1971; d) euro 250.00, per i ricorsi in tema di accesso agli atti previsti dall’art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990; e) euro 250.00, per i ricorsi di ottemperanza. Il comma 5 dello stesso art. 21 ha aggiunto all’art. 16 del T.U. sulle spese di giustizia il comma 1 bis che prevede, in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986 (sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta) a carico del difensore o, in solido, dei difensori costituiti. Si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni: - il contributo per i giudizi cautelari è dovuto, in aggiunta al contributo per il ricorso in primo grado e in appello: a) per le istanze inserite nel testo del ricorso (di primo e di secondo grado); b) per le istanze presentate separatamente per la sospensione del provvedimento impugnato o della sentenza di primo grado; c) per le istanze cautelari ante causam introdotte dall’art. 245 del codice degli appalti (approvato con d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006), richieste dall’interessato in un momento antecedente alla proposizione del ricorso di merito; d) per gli appelli proposti avverso ordinanze cautelari. Nel caso di richiesta di decreto cautelare provvisorio di cui all’art. 21, comma 9, della legge 1034/1971, è dovuto il solo contributo previsto per la istanza cautelare; - il contributo per i giudizi di ottemperanza è dovuto per i ricorsi di ottemperanza al giudicato, per i ricorsi proposti per l’esecuzione delle sentenze non sospese (art. 33, u.c., L. 1034/1971) e per i ricorsi proposti per l’esecuzione delle ordinanze cautelari; - non è soggetto al contributo unificato il processo già esente dall’imposta di bollo o da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, nonché il processo di regolamento di competenza e giurisdizione, restando fermo l’obbligo della parte di specificare nella dichiarazione la ragione dell’esenzione (art.10 del Testo Unico sulle spese di giustizia); - nel caso in cui risulti versato un contributo commisurato ai valori previgenti, gli uffici richiedono l’integrazione ai sensi delle norme sopra richiamate; - nei casi di omesso o parziale pagamento del contributo unificato (per i quali è prevista una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta a carico del difensore o, in solido, dei difensori costituiti) gli uffici comunicano al competente ufficio del registro l’ammontare dell’importo del contributo (o di una sua parte) dovuto e non versato, ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, e procedono al recupero della somma non versata nei confronti della parte sostanziale. Si fa riserva di fornire istruzioni per quanto concerne gli adempimenti informatici connessi all’applicazione delle nuove norme. Si allega uno schema di modello che gli uffici possono utilizzare per gli inviti all’integrazione del contributo dovuto. Il Segretario Generale
|

D.L. Bersani e Finanziaria 2007: spese di giustizia nel processo amministrativo