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La class action contro i privati e contro la P.A., A.A.V.V., La Tribuna, Piacenza, 2010, p. 347, euro 30,00

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Rifacimento facciata edificio - verifica compatibilità vincolo storico - veranda privata - incide PDF Stampa E-mail
Scritto da La redazione iusna.net   

TAR Napoli, Sez. IV, 21 giugno 2006 / 26 luglio 2006, n. 7688 (Pres. Pugliese, est. Ianigro) 

Le verande, in quanto costituenti parte della facciata di un edificio,  concorrono a formare l’aspetto esteriore dell’edificio incidendo sull’aspetto e sul decoro architettonico del medesimo, sicchè, per tale ragione, vanno  assoggettate alla disciplina civilistica  del condominio.
Pertanto, legittimamente la Soprintendenza nel valutare la compatibilità con il vincolo storico artistico dei lavori di rifacimento della facciata, si è espressa anche sulla veranda – peraltro contemplata dal progetto presentato attraverso interventi di riduzione del suo impatto estetico – ed ha legittimamente preso  in considerazione la sua compatibilità con l’aspetto estetico architettonico dell’edificio.

R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

“IN NOME DEL POPOLO ITALIANO”

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

QUARTA SEZIONE DI NAPOLI

composto dai Magistrati:

Eduardo Pugliese         Presidente

Dante D’Alessio          Componente

Renata Emma Ianigro   Componente,rel.

ha pronunciato la seguente:

 

S  E  N  T  E  N  Z  A

sul ricorso n. 11384/2002 proposto da:

CAVALIERE ALFONSO,  rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisurgo n.4;

                                                   CONTRO

COMUNE DI NAPOLI in persona del  Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentier, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Napoli p.zo S.Giacomo presso l’Avvocatura Municipale;

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui è per legge domiciliato in Napoli alla via Diaz n.11;

CONDOMINIO DEL FABBRICATO DI VIA RAMPE BRANCACCIO N.3, in persona dell’Amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, dagli avv.ti Antonio Tardone e Giuseppe Ceceri, ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n.276;

                                                per l’annullamento

del nulla osta del Ministero per i Beni e le attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico di Napoli prot. 6156 del 24.07.2002 indirizzato all’amministratore del Condominio e mai notificato al ricorrente, relativamente ai lavori di ripristino delle facciate dell’immobile sito in Napoli alla via Rampe Brancaccio n. 3, limitatamente alla parte in cui ritiene la veranda di proprietà del ricorrente contraria al vincolo apposto all’immobile e commina la rimozione della stessa;

 di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso, nei termini che seguono, il D.M. del 29.01.1997, emesso dal Ministero per i Beni Ambientali e Culturali-Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Architettonici,Artistici e Storici, di imposizione del vincolo ex d.l.gs. n.490/1999;

sul ricorso iscritto al n. 8180/2005 proposto da:

CAVALIERE ALFONSO,  rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Andrea Abbamonte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisurgo n.4;

                                                   CONTRO

COMUNE DI NAPOLI in persona del  Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione, ed elettivamente domiciliato in Napoli p.zo S.Giacomo presso l’Avvocatura Municipale;

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro p.t.rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui è per legge domiciliata in Napoli alla via Diaz n.11;

                                              per l’annullamento

della disposizione dirigenziale n. 84 del 6.09.2005 emessa dal Comune di Napoli, con cui è stato denegato il permesso di costruire in sanatoria ex art. 32 della legge n.47/1985 sulla istanza presentata dal ricorrente ed acquisita al protocollo comunale al n. 147186 in data 30.04.1986;

della disposizione dirigenziale n. 85 del 6.09.2005 emessa dal Comune di Napoli, con cui è stato denegato il permesso di costruire in sanatoria  pronunciato sull’istanza presentata dal ricorrente ed acquisita al protocollo comunale al n. 3174 in data 28.02.1995;

del parere negativo espresso sulle istanze predette dalla Soprintendenza di Napoli giusta nota prot. 9090 del 2.05.2005, mai notificata  al ricorrente e citata nelle disposizioni dirigenziali n.n. 84 e 85 del 2005;

di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio e connesso, conseguente e /o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso  nei termini che seguono, il d.m. del 29.01.1997 di imposizione del vincolo già gravato con il ricorso n. 11384/2002;

della disposizione dirigenziale n. 1469 del 25.11.2005 emessa dal Comune di Napoli, Servizio Antiabusivismo Edilizio, con cui si è ordinata al ricorrente la demolizione di una tettoia a copertura parziale della terrazza annessa all’appartamento di via Rampe Brancaccio n. 3 al quinto piano interno 12 per una superficie pari a 40 m.q., ed il ripristino dello stato dei luoghi

della disposizione dirigenziale n. 1470 del 25.11.2005 emessa dal Comune di Napoli, Servizio Antiabusivismo Edilizio, con cui si è ordinata al ricorrente la demolizione di una chiusura a veranda di tettoia per una superficie pari a circa m.q. 35,64 ed un volume pari a circa 110 m.c., ed il ripristino dello stato dei luoghi;

di ogni altro atto connesso, presupposto, preparatorio, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente; 

                                                       nonché

per il risarcimento dei danni derivati dalla mancata condonabilità della veranda e dalla demolizione della stessa;

Relatore la dott.ssa  Renata Emma Ianigro;

Letto il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la costituzione delle amministrazioni intimate;

sentite le parti  come da verbale di udienza;

                                                      

                                             Premesso in fatto

Con ricorso iscritto al n.11384/2002, Cavaliere Alfonso, quale proprietario di un appartamento ubicato al 5° e 6° piano di un immobile sito in Napoli via Rampe Brancaccio n.3, premesso di aver inoltrato in data 28.03.1986 ed in data  28.02.1995 domande  di sanatoria delle due  verande esistenti, sin dal 1967, su parte del terrazzo del quinto piano e sul terrazzo del sesto piano dello stesso immobile, esponeva che, successivamente,  in data 29.01.1997,  il fabbricato denominato  Palazzina Velardi, veniva sottoposto a vincolo storico artistico  ex lege 1089/1939 quale costruzione di interesse  particolarmente importante, e che, in sede di autorizzazione dei lavori di rifacimento della facciata da parte del Condominio, la Soprintendenza, con nota del 24.07.2002, comunicata al solo amministratore di Condominio,  rilasciava il prescritto nulla osta prescrivendo tuttavia la rimozione della veranda, in alluminio  e vetro, posta al quinto piano poiché: “per superficie impegnata, per i materiali adoperati, e per la sua estrema visibilità, risulta in netto e stridente contrasto con i rilevanti valori architettonici del fabbricato e con il suo impianto volumetrico, caratterizzato dalla sequenza di terrazze digradanti”

Successivamente il Comune di Napoli con nota del 16.08.2002 diffidava l’amministrazione del condominio a non eseguire i lavori di restauro relativi alle parti dell’edificio di proprietà del ricorrente abusivamente realizzate anche se oggetto di sanatoria non ancora  esitata.

Il ricorrente pertanto impugnava, in parte qua, il nulla osta della Soprintendenza, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e ss. del d.lgs. 490/1999, violazione del principio tempus regit actum, eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta;

Il giudizio di incompatibilità della veranda di proprietà del ricorrente con il vincolo architettonico imposto all’immobile è intrinsecamente contraddittorio e si pone in aperta violazione del principio del tempus regit actum. Ed infatti la veranda in oggetto fu costruita anteriormente al 1967 e tale circostanza è ribadita in un atto pubblico formato da pubblico ufficiale ossia nella nota istruttoria del 25.07.1995 redatta dal Dirigente U.o.a. del Comune di Napoli, ing. De Vivo,  quale resoconto di un sopralluogo effettuato su richiesta del giudice penale. Ivi si accertava che entrambi i manufatti, ossia le verande del quinto e sesto piano, riportati sul rilievo s.t.r. delle zone foglio n. 152 con la simbologia interventi edilizi sono stati effettuati prima dell’anno 1967. A conferma della preesistenza delle verande depongono anche le richieste di condono formulate in data 2.11.1985 ed in data 28.02.1995.

L’imposizione del vincolo risale al 29.01.1997, ed  a quella data la veranda era già presente nella stessa conformazione attuale, ed essa in quanto facente parte dell’immobile antecedentemente a vincolo è stata anch’essa vincolata. Difatti il decreto di imposizione del vincolo ha riguardato tutto il palazzo con tutte le sue strutture e pertinenze esistenti. Dalla relazione storico artistica non si evince alcuna limitazione o esclusione del vincolo imposto a particolari strutture o elementi dell’immobile, né alla veranda oggetto di contestazione. Pertanto la stessa veranda è attualmente vincolata in quanto preesistente alla imposizione del vincolo.

2) Illegittimità del d.m. 29.01.1997 di imposizione del vincolo, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e segg. d.lgs. 490/1999 in connessione con gli artt. 3 e ss. della legge n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, violazione del giusto procedimento di legge;

La presunta incompatibilità con il vincolo della veranda de qua doveva essere espressamente denunciata in sede di avvio del procedimento impositivo ed essere successivamente inserita nel d.m. impositivo o nella relazione tecnica allegata, in caso contrario lo stesso decreto di vincolo  sarebbe illegittimo nella parte in cui, nel descrivere i beni di interesse rilevante, non notizia il proprietario del contrasto esistente tra il singolo bene e l’insieme del fabbricato. In mancanza di comunicazione le eventuali incompatibilità con il vincolo di parti dell’immobile non sono opponibili al proprietario laddove lo stesso non può conoscere eventuali prescrizioni di incompatibilità o abbattimento, né altrimenti può partecipare al relativo procedimento impositivo, non essendo notiziato, con la comunicazione di avvio del procedimento  propedeutico al vincolo, delle suddette prescrizioni che l’Autorità intenderebbe comminare in sede di imposizione del vincolo medesimo.

Difatti la imposizione del vincolo deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990;

Nella specie il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna comunicazione  in sede di avvio del procedimento di dichiarazione di  interesse particolarmente importante di eventuali incompatibilità della veranda di sua proprietà riscontrate dal Ministero né di eventuali prescrizioni di abbattimento della stessa.

3) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs. 490/1999, violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 4771985, carenza di potere in concreto, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta;

Il giudizio di incompatibilità della veranda con il vincolo è in palese contraddizione con il decreto di imposizione del vincolo ed è altresì infondato in fatto ed in diritto.

Innanzitutto poiché le verande esistono sin da data anteriore al 1967 e le richieste di sanatoria sono state inoltrate solo in via cautelare.

Inoltre poiché il giudizio effettuato dalla Soprintendenza è illegittimo poiché in contrasto con gli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 poiché l’art. 32 cit. presuppone che il vincolo sia stato apposto prima della realizzazione dell’immobile da sanare. Il parere è necessario quando l’abuso è stato realizzato successivamente all’imposizione del vincolo.

E’ quindi palese la illegittimità del nulla osta della Soprintendenza laddove anticipa il parere di conformità ex art. 32 cit.

4) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs. 490/1999, eccesso di potere per sviamento, carenza di potere, ingiustizia manifesta;

In sede di esame dei progetti di restauro, la Soprintendenza può imporre prescrizioni e limitazioni al fine di salvaguardare le caratteristiche architettoniche dell’immobile e la sua destinazione pubblica, ma tale potere  può essere utilizzato solo ed esclusivamente con specifico riferimento al contenuto del progetto presentato dal privato ed oggetto di autorizzazione, poiché il contenuto della richiesta di autorizzazione limita evidentemente il potere della Pubblica Amministrazione allo specifico oggetto dell’autorizzanda attività.

Nella specie le scelte progettuali inerivano unicamente al rifacimento della facciata, che è bene di natura condominiale e non riguardavano la veranda di proprietà privata del ricorrente, che rimane immutata a seguito dell’intervento riguardante la facciata medesima.

5) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge n. 47/1985, eccesso di potere per assenza dei presupposti, eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta;

L’art. 44 della legge n. 4771985 prevede la sospensione di tutti i procedimenti sanzionatori di abusi edilizi , in pendenza di istanze di concessione in sanatoria non ancora esitate.

Nel giudizio si costituivano le Amministrazioni intimate per contrastare il contenuto del ricorso ed  il Condominio di via Rampe Brancaccio n. 3 spiegava altresì intervento ad opponendum.

Con ordinanza n.372/2003 veniva cautelarmente sospesa la esecuzione del nulla osta impugnato sussistendo l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, e, alla udienza di discussione del 21.06.2006, il ricorso veniva discusso e ritenuto per la decisione.

Con ricorso iscritto al n.8180/2005 Cavaliere Alfonso impugnava, chiedendone  l’annullamento, i dinieghi di sanatoria opposti dal Comune di Napoli sulle istanza del 30.04.1986 ex art. 32 della legge n. 47/1985 e del 28.02.1995 ex lege 724/1994,  unitamente al parere negativo espresso sulle medesime dalla Soprintendenza BB.AA., deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 1034/1971, violazione del decisum di cui alla ordinanza Tar Campania n. 372/2003 resa inter partes, eccesso di potere per motivazione erronea e sviata;

La nota della Soprintendenza prot. n. 9090/2005 reca la stessa identica motivazione della nota prot. 6156 del 24.07.2002, oggetto di sospensione cautelare da parte di questo Tar con ordinanza n. 372/2003 mai appellata da controparte.

Il parere impugnato è quindi illegittimo per violazione ed elusione del decisum di cui alla predetta ordinanza laddove reitera la medesima motivazione di un provvedimento la cui efficacia è stata sospesa.

Ed infatti l’ordinanza cautelare non appellata è equiparabile, quanto a forza dispositiva, al formarsi della cosa giudicata formale della sentenza passata in giudicato con la conseguenza che, fino alla conclusione del giudizio in cui la ordinanza è resa, l’amministrazione non può reiterare provvedimenti di identico contenuto.

2)Violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt 21 e 22 del d.lgs. n. 42/2004, violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, carenza di potere in concreto;

La Soprintendenza ha effettuato una valutazione di incompatibilità della veranda di proprietà del ricorrente con il vincolo apposto nel 1997, e notificato al ricorrente in data 10.03.1997, nonostante  il ricorrente avesse proposto per la medesima veranda domanda di sanatoria sin dal 1986, riproponendola nel 1995 quando ancora il vincolo non era stato nemmeno apposto.

Il nulla osta della Soprintendenza è per questo affetto da carenza di potere in concreto essendo inammissibile una valutazione di conformità al vincolo di un’opera ultimata molti anni prima della materiale imposizione del vincolo.

In caso contrario il ricorrente sconterebbe il ritardo del Comune nell’esitare le proprie domande di condono con una inammissibile compromissione del tempus regit actum.

Ed infatti non è ammissibile che una istanza di condono venga rigettata a distanza di venti anni dalla sua presentazione con riferimento ad un vincolo impresso al bene da condonare un decennio dopo la presentazione della istanza di condono stessa.

3) Violazione dell’art. 35 comma 18 della legge n. 47/1985, violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 42/2004, violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 33 della legge n. 47/1985, carenza di potere in concreto;

Nel caso di  specie sulle domande di condono presentate dal ricorrente si è perfezionato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 35 comma 18 della legge n. 47/1985, prima della emissione del parere della Soprintendenza in data 9.05.2005.

In particolare con riferimento alla prima istanza di condono presentata il 30.04.1986 il silenzio assenso si è perfezionato il 30.04.1988 ossia nove anni prima della  notifica  del vincolo.

Con riguardo alla seconda domanda di condono presentata dal ricorrente in data 28.02.1995, il silenzio-assenso sulla stessa si è perfezionato il 28.02.1997 prima della notifica al ricorrente del d.m. di imposizione del vincolo avvenuta il 10.03.1997.

Pertanto in relazione ad entrambe le domande di condono si era già formato il provvedimento tacito di sanatoria ex art. 35 della legge n. 47/1985.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e segg. del d.lgs. 4272004, violazione del principio tempus regit actum, eccesso di potere per contraddittorietà tra i provvedimenti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta;

5)  Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e ss. del d.lgs. 490/1999 in connessione con gli artt. 3 e ss. del d.lgs. 490/1999, eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del giusto procedimento di legge.

Con il ricorso il Cavaliere formulava altresì nei confronti del Comune di Napoli domanda di risarcimento dei danni per il ritardo nella definizione della domande di condono poiché, se il Comune avesse tempestivamente provveduto, il parere della Soprintendenza non sarebbe stato necessario, ed inoltre le istanze sarebbero state accolte attesa la natura dell’abuso e la ridotta entità dello stesso.

La inerzia decennale del Comune ha comportato il mutamento e l’aggravamento della disciplina edilizia da applicare ed il conseguente rigetto delle istanze di condono. La pretesa risarcitoria corrisponde al valore di mercato per metro quadro di immobili siti nella stessa zona che attualmente è pari ad euro 10.000 e quindi moltiplicato per la superficie della veranda pari ad euro 365.400.00 oltre interessi e rivalutazione.

Con motivi aggiunti notificati l’11.01.2006, il Cavaliere impugnava, chiedendone l’annullamento, le ordinanze di demolizione emesse  il 25.11.2005 dal Comune di Napoli, deducendone la    illegittimità per i seguenti motivi di diritto.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, violazione del giusto procedimento di legge.

Nella specie non sussistevano ragioni di impedimento né di assoluta urgenza per escludere la operatività del modulo partecipativo di cui all’art. 7 cit., né i dinieghi di condono possono essere considerati atti equipollenti all’avviso di avvio del procedimento.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 24171990, violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;

I provvedimenti epigrafati sono stati emanati in assenza di un regolare accertamento del Comando dei Vigili Urbani o di sopralluogo del responsabile del procedimento de quo con la conseguenza che essi sono illegittimi per difetto di istruttoria.

L’ordine di demolizione è un atto che va corredato da sufficiente motivazione costituita dall’affermazione dell’accertamento del carattere abusivo dell’opera.

 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per travisamento dei fatti, eccesso di potere per contraddittorietà;

Le disposizioni dirigenziali sono contraddittorie perché sanzionano due demolizioni pur essendo unico l’abuso perpetrato ovvero l’opera di cui è causa ossia una veranda con tettoia a copertura parziale di circa  40 m.q.

L’ordinanza di demolizione n. 1469/2005 riguarda una tettoia a copertura parziale della terrazza annessa all’appartamento di proprietà del ricorrente di circa 40 m.q.

L’ingiunzione n. 1470/2005 ha ad oggetto la medesima tettoia ma, questa volta, paradossalmente, si indica una diversa superficie ovvero di circa 35,64 m.q. ed un volume pari a circa 110 m.c..

Il differente oggetto potrebbe far ritenere che le opere abusive sono due mentre unico è il manufatto contestato. Non senza aggiungere che se la seconda ordinanza n. 1470/2005 sanziona la tettoia ritenuta di 35 mq. , la prima ordinanza n. 146972005 è ex sé contraddittoria perché ingiunge la demolizione della medesima tettoia di superficie di 40 m.q.: non si comprende come una medesima tettoia possa avere due distinte superfici.

4) Illegittimità derivata dai vizi di legittimità denunciati con il ricorso introduttivo avverso i dinieghi di condono edilizio.

Il Comune di Napoli e la Soprintendenza si costituivano per resistere al ricorso.

Alla udienza pubblica di discussione del 21.06.2006 il ricorso veniva discusso e ritenuto per la decisione.

                                              Considerato in Diritto

1. Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.,  del ricorso iscritto al n. 8180/2005 con quello iscritto al n. 11384/2002 preventivamente instaurato innanzi a questo T.a.r. dal medesimo ricorrente Cavaliere Alfonso,  per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di impugnative  proposte avverso provvedimenti aventi ad oggetto il medesimo abuso.

1.2. Nei giudizi in esame è in contestazione la abusività di una veranda esistente sul terrazzo annesso ad un appartamento di proprietà del ricorrente Cavaliere Alfonso ubicato al quinto  e sesto piano del Palazzo di via Rampe Brancaccio n. 3 sito in Napoli.

Nel ricorso preventivamente instaurato, iscritto al n. 11384/2002, risulta impugnato  il parere del 24.07.2002 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio  e per il Patrimonio Storico Artistico di Napoli, nell’autorizzare il Condominio ad eseguire i lavori di ripristino della facciata dello stabile, imponeva al Condominio, quale prescrizione, la rimozione della veranda in alluminio e vetro posta al quinto piano dell’immobile ed annessa all’appartamento di proprietà di Cavaliere Alfonso poiché risultata in  stridente contrasto con vincolo apposto sull’immobile Palazzina Velardi, con d.m. del 29.01.1997: “per superfcie impegnata, per i materiali adoperati nonché per la sua estrema visibilità”.

Nel ricorso iscritto al n.8180/2005, il ricorrente impugna i dinieghi di sanatoria  della veranda in questione  oppostigli dal Comune di Napoli, e l’unito parere contrario alla sanabilità reso dalla Soprintendenza, e le susseguenti ordinanze di demolizione.

Le censure mosse dal ricorrente avverso i provvedimenti impugnati sono incentrate, essenzialmente, sulla data di realizzazione dell’abuso  risalente, a suo dire,  ad epoca anteriore al 1967,  sulla intervenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di sanatoria a suo tempo presentate, e sulla irrilevanza del vincolo di interesse storico artistico successivamente imposto sullo stabile con d.m. del  29.01.1997.

2. Tra le questioni proposte, riveste carattere pregiudiziale la censura con cui, rispetto ai dinieghi di sanatoria  ed alle successive ordinanze di demolizione impugnati nel ricorso iscritto al n. 8180/2005, si è invocata   la formazione del silenzio assenso sulle rispettive istanze a suo tempo inoltrate alla amministrazione comunale di Napoli. Ed infatti, la verifica circa l’abusività della veranda in questione assume carattere determinante rispetto alla valutazione della legittimità dei provvedimenti con cui, a vario titolo,   se ne è disposta la rimozione.

2.1 Il ricorrente sostiene che la veranda insistente sul terrazzo del quinto piano dell’immobile sito in Napoli alla via Rampe Brancaccio n. 3, detto Palazzo Velardi, sarebbe stata realizzata sin da data anteriore al 1967, risultando già realizzata  all’epoca dell’acquisto dell’appartamento intervenuto con atto pubblico del 20.03.1969 per una prima frazione del 50%, e con un successivo atto pubblico del 2.05.1972 per la restante parte.

La datazione della veranda  anteriormente  al 1967 sarebbe comprovata, a dire del ricorrente, da un accertamento tecnico redatto dal Comune di Napoli nel 1978, sfociato in una nota sindacale  prot. 568 del 7.06.1978 adottata per la eliminazione dei dissesti ivi rilevati, nonché dalla nota del 25.07.1995 del dirigente U.o.a. del Comune di Napoli riportante i risultati dei rilievi S.t.r. delle zone del foglio n.152.

Assume il ricorrente che,  per la veranda in questione, benché preesistente al 1967, solo in via cautelativa,  aveva inteso  presentare  una prima richiesta di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985 acquisita al protocollo comunale al n. 147186 del 30.04.1986, ed un nuova richiesta ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 acquisita al protocollo comunale al n. 3174 del 28.02.1995. Su tali domande, stando all’assunto difensivo di parte ricorrente, si sarebbe formato il silenzio assenso, per il decorso dei due anni dalla relativa presentazione in assenza di atti interruttivi da parte dell’amministrazione comunale, e, con riferimento alla domanda del  28.02.1995 la fattispecie del silenzio si sarebbe  perfezionata prima della imposizione del decreto di vincolo notificato  al ricorrente dopo i due anni ossia  in data 10.03.1997.

2.2 Ciò premesso, è bene evidenziare che la ricostruzione operata in ricorso circa la data di realizzazione della veranda oggetto di contestazione  risulta smentita dagli atti di causa, come  anche deve escludersi la ricorrenza  dei presupposti per la formazione del silenzio assenso sia  sulla prima istanza di sanatoria presentata nel 1986, che su quella presentata nel 1995.

In punto di fatto, circa la datazione dell’abuso, occorre innanzitutto precisare, che l’immobile di proprietà del ricorrente è ubicato al quinto ed al sesto piano  della palazzina Velardi sita in Napoli alla via Rampe Brancaccio n.3, e che ad esso risultano annesse due verande e precisamente una insiste su parte del terrazzo del quinto piano, ed altra è situata al sesto piano del medesimo stabile sulla copertura del fabbricato.

Con la prima domanda  presentata ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985, il ricorrente dichiarava di aver realizzato, nel 1974,  al sesto piano dello stabile, una unità immobiliare con accessori e pertinenze attraverso un parziale cambio di destinazione della preesistente veranda in due piccoli vani.

Nella stessa domanda, con riferimento all’immobile posto al  quinto piano del medesimo stabile, il ricorrente chiedeva la sanatoria non di una veranda, come erroneamente asserito in ricorso,  ma di una “tettoia”  costruita sul terrazzo a livello del quinto piano a servizio dell’appartamento interno 12.

Successivamente con la richiesta di sanatoria inoltrata nel 1995, il ricorrente dichiarava che il tipo di abuso consisteva nella trasformazione di una preesistente “tettoia” in “veranda” ed allegava alla istanza la piantina catastale attestante la realizzazione della veranda sul terrazzo annesso all’appartamento sito al quinto piano.

Da tali domande deve quindi escludersi che la veranda fosse preesistente al 1967 come asserito in ricorso, posto che, dalle istanze di sanatoria presentate dal ricorrente, si desume che per l’appartamento posto al quinto piano vi è stata la trasformazione di una preesistente tettoia oggetto di domanda di sanatoria nel 1986 in una veranda oggetto di domanda di sanatoria nel 1995. 

Ancora,  nel senso di escludere  la assunta preesistenza al 1967 della veranda in questione, depone altresì il progetto presentato nel 2002 dal Condominio di via Rampe Brancaccio n. 3, per l’autorizzazione alla esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata, ove si attesta chiaramente che sulla terrazza del quinto piano vi era una preesistente tettoia metallica realizzata negli anni’ 50/60   utilizzata come gazebo, che, negli anni’80, è stata sostituita con una più moderna veranda in alluminio e vetri.

Risulta quindi smentito dagli stessi documenti presentati dal ricorrente l’assunto secondo cui la veranda oggetto di contestazione esisterebbe sul terrazzo sin da data anteriore al 1967, e le domande di sanatoria sarebbero state presentate esclusivamente “ in via cautelativa”. 

Né contrastano con siffatte risultanze gli accertamenti eseguiti dal Comune sin dal 1978 ed addotti dal ricorrente a sostegno del proprio assunto, posto che la ordinanza sindacale del 7.06.1978 si riferisce ai dissesti alle strutture portanti in ferro della veranda posta sulla copertura del fabbricato che, come si è visto, coincide con la veranda annessa all’immobile sito al sesto piano ed è quindi manufatto diverso da quello oggetto di contestazione che è collocato al quinto piano dello stesso stabile. Analogamente la nota comunale del 23.01.1995 fa riferimento alle risultanze di un sopralluogo effettuato evidentemente in epoca in cui la veranda oggetto di contestazione era stata già realizzata, e riporta una semplice interpretazione dei rilievi s.t.r anteriori al 1967 evidentemente, secondo quanto ivi attestato, di non agevole lettura e di facile né chiara intepretazione.

Sicchè  del tutto smentito dagli atti di causa deve ritenersi l’assunto secondo cui la veranda oggetto di contestazione sarebbe stata realizzata sin da data anteriore al 1967.

In ogni caso, tale rilievo è del tutto inconferente nella specie, posto che, la eventuale realizzazione della veranda in data anteriore al 1967 non può ritenersi circostanza idonea a supportare il convincimento circa la natura non abusiva del manufatto, in quanto, come noto, per gli immobili siti nel centro abitato di Napoli, l’obbligo di munirsi del previo rilascio di concessione edilizia era stato imposto con norma regolamentare sin dal 1935 ( sui rapporti tra la norma regolamentare predetta e la successiva legislazione urbanistica vd Tar Campania sez..IV n.1841/2005).

3. Si è innanzi anticipato che, con riferimento al terrazzo a livello annesso all’immobile sito al quinto piano dello stabile di via Rampe Brancaccio n. 3, il ricorrente  ha inoltrato domanda di sanatoria, in un primo momento, con la domanda del 28.03.1986 ex art. 32 della legge n. 47/985, per la realizzazione di una tettoia, e successivamente, con la domanda del 25.07.1995 ex lege 724/1994,  per la trasformazione della medesima tettoia in veranda.

In relazione a tali domande, il ricorrente, nel ricorso iscritto al n. 818072005, ha invocato la formazione del silenzio assenso, in quanto perfezionatosi per il decorso dei ventiquattro mesi, in assenza di atti interruttivi, come previsto dall’art. 35 comma 18 della legge n. 47/1985. 

Per la  seconda domanda di sanatoria la fattispecie del silenzio, a dire del ricorrente,  si sarebbe perfezionata prima ancora della imposizione del vincolo, poiché il relativo decreto impositivo del 29.01.1997 gli sarebbe stato notificato solo in data 10.03.1997 ossia quando il silenzio si era già formato. Di qui la addotta  irrilevanza del decreto impositivo di vincolo in quanto successivo alla realizzazione dell’opera ed alla sua legittimità assentita per “silentium”.

Al riguardo occorre premettere che, nel valutare la assentibilità per silentium dell’abuso oggetto della prima domanda di sanatoria inoltrata il 28.03.1986, occorre tener conto che l’oggetto della domanda consisteva nella realizzazione di una tettoia abusiva e non di una veranda, sicchè, quand’anche dovesse ritenersi formato il silenzio assenso sulla prima domanda di sanatoria, esso non potrebbe mai riguardare la veranda, come richiesto dal ricorrente, ma solo la tettoia ad essa preesistente.

3.1 Con riferimento alla prima domanda di sanatoria presentata il 28.03.1986 il perfezionamento del silenzio assenso non può ritenersi escluso dalla esistenza del vincolo, poiché, all’epoca della presentazione della domanda, nonché sino al definitivo decorso dei due anni dalla presentazione della medesima, l’immobile non era stato ancora vincolato, posto che, come noto, il decreto di vincolo è stato adottato più tardi con atto del 29.01.1997.

Rispetto alla prima domanda di sanatoria della tettoia abusiva realizzata sul terrazzo a livello del quinto piano, un eventuale perfezionamento per silenzio potrebbe, almeno astrattamente, prospettarsi, in quanto il silenzio poteva maturare per il mero decorso del tempo, non essendo impedito dalla necessità di acquisizione del parere della Soprintendenza in mancanza di un decreto di vincolo.

Tuttavia, occorre considerare che, come dimostrato in atti dal Comune, rispetto alla istanza  di sanatoria presentata nel 1986 mancavano gli estremi per ritenersi perfezionato il silenzio assenso stante la incompletezza documentale della domanda,  cui non erano stati allegati atti ritenuti pacificamente indispensabili ai fini della sanatoria per silenzio. Come noto, per giurisprudenza pacifica, il silenzio assenso su domanda di sanatoria può ritenersi perfezionato solo qualora la documentazione presentata a corredo della istanza sia completa, sì da poter ritenere che il rilascio della concessione da parte dell’amministrazione comunale sia atto dovuto in quanto vincolato al riscontro di determinati elementi la cui verifica in giudizio consente quindi di escludere la necessità  del previo rilascio di un formale titolo legittimante. Ciò non è avvenuto nella specie ove il Comune di Napoli ha allegato agli atti una nota istruttoria con cui, proprio con riferimento alla pratica di condono edilizio n. 3433/44/86 evidenziava la mancanza della seguente documentazione: perizia giurata sulle dimensioni e lo stato delle opere con relativa descrizioni, certificato di idoneità statica o di collaudo, titolo di proprietà, elaborati grafici, atto sostitutivo di notorietà comprovante la ultimazione dei lavori, e prova di avvenuta presentazione Ute della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento. Rispetto a tale carenza documentale evidenziata dal Comune il ricorrente nel presente giudizio non ha dedotto alcunché al fine di dimostrare il contrario, e cioè di aver, a suo tempo, allegato alla domanda di sanatoria, la documentazione richiesta dal Comune di Napoli nella nota predetta e la cui mancanza impedisce di poter ritenere  la sussistenza dei requisiti minimi per poter dichiarare la formazione del silenzio assenso limitatamente alla tettoia oggetto della prima domanda. Tale nota non può ritenersi come un atto di annullamento di una concessione tacitamente assentita ma come un mero atto da cui desumere una  accertamento negativo della formazione del silenzio assenso.( C.d.S. sez.V 1566/1995)

3.2 Del pari va esclusa la invocata formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria della trasformazione della tettoia in veranda inoltrata il 28.02.1995, in quanto basata su un computo inesatto  del termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio assenso. Ed infatti il ricorrente erroneamente computa la decorrenza del termine di ventiquattro mesi dalla data della domanda e sino alla “notifica” del decreto di vincolo che sarebbe intervenuta in data 10.03.1997. Tale riscostruzione non convince in quanto, a ben vedere, il vincolo storico artistico imposto sulla Palazzina Velardi ove insiste l’immobile di proprietà del ricorrente, è venuto ad esistenza in coincidenza con la data della sua adozione risalente al 29.01.1997 e quindi prima che fossero definitivamente decorsi i due anni per la formazione del silenzio assenso. Erroneamente il ricorrente fa risalire il computo alla data di notifica del decreto, posto che la notifica del decreto di vincolo attiene alla sua conoscibilità da parte del destinatario, ma non costituisce elemento di perfezionamento della sua efficacia che coincide con la data in cui esso viene imposto. Sicchè, essendo venuto ad esistenza il vincolo storico artistico prima del decorso dei ventiquattro mesi dalla domanda di sanatoria, il silenzio assenso non poteva perfezionarsi  in assenza del parere favorevole della Soprintendenza.

3.3 Esclusa la formazione del silenzio assenso deve inoltre respingersi la censura di violazione del principio del tempus regit actum laddove, a dire del ricorrente, erroneamente il Comune nel definire le domande di sanatoria in questione avrebbe tenuto conto del vincolo sopravvenuto alla esecuzione del manufatto abusivo.

L’assunto di parte ricorrente si basa su una erronea interpretazione del principio in questione laddove si è ormai da tempo chiarito in giurisprudenza che al fine della sanabilità dell’abuso in area sottoposta a vincolo occorre tener presente la situazione esistente all’atto di adozione del provvedimento, anche qualora il vincolo sia stato imposto successivamente all’abuso, in quanto la valutazione di compatibilità dell’abuso deve essere operata con riferimento alla data di adozione del provvedimento In tal senso si è da tempo espressa la  Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 20 del 1999, ove ha chiarito che, in osservanza del principio di legalità dell’azione amministrativa e nel rispetto del principio del tempus regit actum che va rapportato alla situazione di diritto esistente all’epoca di adozione dell’atto amministrativo, l’art. 32 cit. va interpretato nel senso che: “l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo. E appare altresì evidente che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l'attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente (C.S., V, 22 dicembre 1994 n. 1574).” Ed ha inoltre aggiunto che: “Quanto alla preoccupazione che siffatta soluzione esporrebbe il singolo caso, in violazione del principio di certezza del diritto e di non disparità di trattamento, alla variabile alea dei tempi di decisione sull'istanza, si osserva, per un verso, che addurre inconvenienti non è un buon argomento ermeneutico e, per altro verso, che, ad ogni modo, l'ordinamento appresta idonei strumenti di sollecitazione e, se del caso, di sostituzione dell'Amministrazione inerte”.

Correttamente, pertanto, il Comune di Napoli ha richiesto ed acquisito il parere della Soprintendenza per definire le domande di sanatoria inoltrate dal ricorrente dovendo valutare la compatibilità dell’abuso anche con il vincolo storico artistico medio tempore intervenuto.

Alla luce di quanto sopra deve pertanto ritenersi la infondatezza del ricorso proposto avverso i dinieghi di sanatoria e di quello per motivi aggiunti avverso le conseguenti ordinanze di demolizione.

4. Va altresì esclusa la natura elusiva  del parere negativo reso dalla Soprintendenza rispetto all’ordine di sospensione cautelare reso da questo Collegio con ordinanza n. 372/2003 di altro parere di analogo contenuto reso nel giudizio iscritto al n.11384/2002.   Innanzitutto occorre tener conto che i pareri resi dalla Soprintendenza, oggetto di separata impugnazione, pur avendo ad oggetto la medesima  veranda oggetto di contestazione, sono stati resi in procedimenti amministrativi differenti, poiché nel ricorso iscritto al n. 11384/2002 si discute dei lavori di rifacimento della facciata dello stabile Palazzina Velardi, su iniziativa del Condominio,  e, nel ricorso iscritto al n,.8189/2005, si discute della legittimità dei dinieghi di sanatoria e dei conseguenti ordini di demolizione della medesima veranda. Nel primo caso il parere della Soprintendenza aveva ad oggetto una prescrizione di “rimozione” intimata al Condominio di via Brancaccio per la esecuzione dei lavori di ripristino della facciata dell’immobile. Nel giudizio successivamente instaurato dal ricorrente il parere è stato reso nell’ambito del procedimento di sanatoria che è distino da quello di demolizione che ne può conseguire.

Pertanto è da escludere che la Soprintendenza nell’esprimere parere negativo sulla sanatoria intendesse eludere il disposto della ordinanza di sospensione cautelare che peraltro aveva sospeso la efficacia del precedente parere. La sospensione peraltro era stata  concessa  ravvisando la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile dalla eventuale esecuzione del provvedimento, onde evitare la rimozione della veranda in questione prima ancora della definizione delle  domande di sanatoria allora non ancora esitate.

5. Destituiti di fondamento sono inoltre i vizi autonomi proposti avverso i provvedimenti di demolizione, non potendo configurarsi, rispetto ad essi,  una violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento trattandosi di atti di natura vincolata in quanto correlati al mero riscontro della abusività dell’opera, e stante l’urgenza derivante dalla constatazione del pregiudizio a beni vincolati in presenza dei quali il procedimento repressivo in tema di abusi edilizi è connotato dai requisiti della contestualità ed immediatezza dell’intervento repressivo. 

5.1 Del pari va esclusa la fondatezza dell’ulteriore vizio autonomo dedotto con riferimento alla motivazione del provvedimento per la mancata esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico prevalente che legittimerebbero la demolizione dell’opera. Per giurisprudenza pacifica di questo Tribunale, la ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio (non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico ).  Nella specie, peraltro, l’interesse pubblico alla eliminazione dell’abuso è in re ipsa nella particolare connotazione dell’immobile che, in quanto assoggettata a vincolo storico artistico, lo rende meritevole di una  maggiore tutela e rende più cogente l’interesse della collettività a veder ripristinato l’ordine violato per il pregiudizio arrecato ad un valore preminente  dell’ordinamento tutelato da norme di rango costituzionale. 

5.2 Ancora  alcun profilo di contraddittorietà né di difetto di istruttoria può ravvisarsi nelle ordinanze di demolizione il cui contenuto va ricostruito con riferimento agli abusi oggetto di diniego di sanatoria, che come si è innanzi precisato, sin dal principio avevano ad oggetto manufatti diversi nella consistenza e configurazione riguardando il primo una tettoia, ed il secondo la trasformazione della medesima tettoia in veranda.

 6. Quanto al ricorso iscritto al n. 11384/2002 occorre in primo luogo rilevare la tardività della impugnazione del decreto di imposizione del vincolo che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente nel ricorso connesso, gli è stato notificato sin dal 10.03.1997 sicchè evidentemente tardiva è la relativa impugnazione con un ricorso notificato alla Soprintendenza solo nel 2002.

Né può ritenersi, diversamente, che l’aspetto lesivo del decreto di vincolo sia venuto in considerazione attraverso il parere con cui la Soprintendenza, nell’esprimersi sui lavori di natura condominiale,  ha chiesto la rimozione della veranda in oggetto. Ciò in quanto,  non v’è alcuna ragione per ritenere che la veranda fosse inclusa nel vincolo in quanto, per sua natura e caratteristiche costruttive  del tutto estranea, all’interesse storico- artistico dell’immobile che  la Soprintendenza ha inteso preservare quale prima espressione dello stile Liberty presente in Napoli agli inizi del ‘900, come evincesi dalla relazione allegata al decreto.

6.1 Nell’ impugnare la prescrizione di rimozione della veranda in contestazione nel ricorso iscritto al n. 11384/2002 il  ricorrente ha dedotto altresì la  carenza di potere della Soprintendenza nell’imporre prescrizioni limitative della proprietà privata rispetto a lavori di natura condominiale, nonché in data successiva alla imposizione del vincolo,  nonché sulla inclusione della veranda nell’ambito del bene tutelato in quanto realizzata anteriormente alla imposizione del vincolo.

Sotto il primo profilo occorre tener conto che le verande, in quanto costituenti parte della facciata di un edificio,  concorrono a formare l’aspetto esteriore dell’edificio incidendo sull’aspetto e sul decoro architettonico del medesimo, sicchè, per tale ragione, vanno  assoggettate alla disciplina civilistica  del condominio.

Pertanto, legittimamente la Soprintendenza nel valutare la compatibilità con il vincolo storico artistico dei lavori di rifacimento della facciata, si è espressa anche sulla veranda – peraltro contemplata dal progetto presentato attraverso interventi di riduzione del suo impatto estetico – ed ha legittimamente preso  in considerazione la sua compatibilità con l’aspetto estetico architettonico dell’edificio.

Va inoltre esclusa  la fondatezza della censura circa l’addotta carenza di potere della Soprintendenza che, a dire del ricorrente, in fase successiva alla imposizione del vincolo, non potrebbe imporre prescrizioni limitative della proprietà privata che non siano state già sollecitate in sede di imposizione del vincolo medesimo. Tale assunto è del tutto privo di giuridico fondamento, in quanto a voler accedere ad una siffatta ricostruzione, si finirebbe per ritenere una consumazione del potere di intervento repressivo della Soprintendenza rispetto ai beni da essa tutelati, ed escludere la libera esplicabilità dei poteri di vigilanza ad essa spettanti per la tutela dei valori e interessi tutelati di primario rilievo. Nella specie, come evincesi dalla relazione allegata al decreto ministeriale,  la imposizione del vincolo ha avuto ad oggetto, evidentemente, lo studio e l’accertamento delle caratteristiche costruttive dello stabile, da cui si sono desunte  ragioni per  ritenere che esso andava preservato in quanto costituente testimonianza di  uno stile o di un metodo costruttivo di un dato periodo storico.

Diversamente, in fase successiva al riconoscimento del valore storico artistico, una volta che il vincolo sia stato formalizzato, deve ritenersi che in ogni momento la amministrazione preposta alla tutela del vincolo possa esercitare i poteri conferitile dall’ordinamento al fine di rendere il più possibile conforme la costruzione sottoposta a tutela, all’interesse pubblico ed al valore che si è inteso preservare attraverso la imposizione del vincolo.

Legittimamente quindi la Soprintendenza ha sottoposto l’assenso alla esecuzione del progetto condominiale alla prescrizione oggetto di contestazione nell’esercizio dei poteri di vigilanza sul rispetto dei valori vincolati.

 In definitiva, alla luce delle ragioni esposte i ricorsi vanno entrambi respinti, e quanto alle spese processuali.

Del pari va rigettata la domanda di risarcimento dei danni risultando esclusa la illegittimità del provvedimenti impugnati sotto i profili denunciati, e pertanto irrilevante il ritardo maturato nella definizione del procedimento stante l’avviso negativo della Soprintendenza. 

Da ultimo, vista la complessità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per disporre  la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

                                                 P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. IV^, definitivamente pronunciandosi, sui ricorsi iscritti ai n.n. 11384/2002 e 8180/2005 proposti da Cavaliere Alfonso,  così provvede:

- respinge i ricorsi;

-  spese compensate;

- ordina che la  presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.       

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del  21 Giungo 2006.

La presente decisione è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. dott. Eduardo Pugliese  – Presidente

dott. Renata Emma Ianigro – Referendario  estensore

 
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