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Memento pratico / Fallimento, A.A.V.V., Ipsoa-Francis Lefebvre, 2009, p. 1053, euro 99,00.

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P.R.G. - modifiche d'ufficio del Piano senza restituzione al Comune - condizioni
Scritto da La redazione iusna.net   
lunedì 09 marzo 2009

TAR Napoli, Sez. II, 29 gennaio 2009 / 25 febbraio 2009, n. 1058 (Pres. D'Alessandro, est. Russo)

La legge regionale della Campania 20 marzo 1982, n. 14, recante gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, al titolo secondo, prevede tre ipotesi di possibili conclusioni nell’iter di approvazione degli strumenti urbanistici: la prima, di “approvazione” dello strumento; la seconda di “approvazione con modifiche apportate d’ufficio”, la terza di “restituzione” ai comuni per la rielaborazione. L’ipotesi di approvazione con modifiche di ufficio – che qui ricorre – è specificamente disciplinata dai primi tre capoversi dell’art. 4 del titolo secondo, che ne prescrivono l’iter procedimentale ed individuano le tipologie di modifiche che possono essere apportate d’ufficio, ossia senza “restituire” lo strumento urbanistico adottato al Comune, che potrà solo controdedurre nei termini assegnati. Le tipologie di modifiche d’ufficio, possibili ove “non mutino le caratteristiche essenziali, quantitative e strutturali del piano ed i suoi criteri di impostazione”, hanno in comune la caratteristica di adeguare le previsioni di piano a norme di legge (osservanza degli standard urbanistici e delle prescrizioni della legge regionale) o ad interessi di natura sovraordinata (di coordinamento e di tutela del paesaggio e dei complessi storici, etc.).

Si veda anche, in questa rivista, il commento alla sentenza: Le modifiche d’ufficio al p.r.g.: un rimedio al sovradimensionamento del fabbisogno abitativo (a cura della dott.ssa Paola Moscatelli De Cesare) 

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Istanza di accesso e natura privatistica degli atti richiesti
Scritto da La redazione iusna.net   
martedì 25 novembre 2008

TAR Napoli, Sez. V, 20 novembre 2008 / 24 novembre 2008, n. 19981 (Pres. est. Onorato)

La  natura privatistica di alcuni degli atti richiesti non osta al riconoscimento del diritto di accesso.

Infatti, ai sensi dell'art. 22 comma 1° lettera d) L. n. 241/90, per <documento amministrativo> soggetto alla disciplina della predetta legge si intende <ogni rappresentazione...del contenuto di atti...detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale>.

Del resto, l'insussistenza di espresse limitazioni in proposito desumibili dall'art. 22 comma 2° L. n. 241/90 aveva indotto la giurisprudenza a ritenere ammissibile il diritto di accesso agli atti di diritto privato anche prima delle modifiche apportate dalla L. n. 15/05 (C.d.S. sez. VI n. 7301/03; C.d.S. sez. V n. 3249/03; C.d.S. sez. IV n. 961/03).

L'accesso, poi, nella fattispecie non richiede, alcuna attività di elaborazione dei dati da parte dell'Amministrazione dovendo lo stesso essere limitato ai soli atti  esistenti.

Né nella fattispecie è ipotizzabile n qualche pregiudizio del diritto alla riservatezza; comunque tale pregiudizio non giustificherebbe il diniego dell'istanza di accesso in quanto, ai sensi dell'art. 24 comma 7° L. n. 241/90, <deve, comunque, essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici>.

Va, per esigenza di completezza, rilevato che, nella fattispecie in esame, la documentazione richiesta non concerne i dati <giudiziari> e c.d. <supersensibili> (ovvero, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 196/03, quelli riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale) per i quali l'art. 24 L. n. 241/90 e l'art. 60 D. Lgs. n. 193/03 prevedono una disciplina più restrittiva (Cfr. per tutte Consiglio Stato  sez. VI 20 aprile 2006  n. 2223).

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Istanza di accesso agli atti - requisito di forma
Scritto da La redazione iusna.net   
martedì 25 novembre 2008

TAR Napoli, Sez. V, 20 novembre 2008 / 24 novembre 2008, n. 19980 (Pres. est. Onorato)

La domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tale caso, deve essere accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte  del soggetto interessato, da copia di apposito mandato od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso (in termini Cons. Stato, Sez. V 5/9/2006, n. 5116).

Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini dell’imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente, che del funzionario chiamato all’ostensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima.

In assenza di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale, l’istanza di accesso è irrituale e non fa sorgere in capo all’Amministrazione ed ai soggetti alla stessa equiparati un obbligo di provvedere, tanto più in un caso (come quello di specie) in cui nella stessa domanda di accesso l’avv. Prozzo è espressamente indicato come rappresentante della Società istante.

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Rilascio permesso di costruire - verifica opere di urbanizzazioni presenti - ambito di riferimento
Scritto da La redazione iusna.net   
martedì 25 novembre 2008

TAR Napoli, Sez. II, 16 ottobre 2008 / 20 novembre 2008, n. 19886 (Pres. D'Alessandro, est. Russo)

Ai fini della verifica concernente l’esistenza delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, cui l’art.12 del D.P.R. n.380 del 2001 subordina il rilascio del permesso di costruire, l’ottica di valutazione non può ritenersi limitata esclusivamente al solo ambito in cui risulta inserito l’intervento progettato, in quanto va assicurata l’esigenza di un armonico ed equilibrato coordinamento con le opere di urbanizzazione da realizzare anche in ambiti o comparti limitrofi, laddove esse siano funzionalmente poste a servizio di una più ampia zona

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Diniego permesso di costruire in mancanza del piano attuativo - condizioni
Scritto da La redazione iusna.net   
martedì 25 novembre 2008

TAR Napoli, Sez. III, 23 ottobre 2008 / 19 novembre 2008, n. 19877 (Pres. De Maio, est. Scafuri)

Quando, come nella fattispecie, manchi la pianificazione attuativa, deve in primo luogo farsi riferimento alla normativa prevista dal PRG per individuare i limiti della sempre vigente disciplina d’uso del territorio ed inoltre va verificata, in concreto, l’esigenza di normare dettagliatamente le aree interessate.

Pertanto l’Amministrazione non può giustificare il diniego di rilascio del titolo con esclusivo riferimento alla necessità della previa approvazione di un nuovo piano attuativo, che si sostanzierebbe in un’atipica ed illegittima misura di salvaguardia (Tar Napoli II n. 296,297,298 del 18.1.2008).

Per tali ipotesi l’Amministrazione ha l’obbligo di verificare il grado di urbanizzazione delle aree di intervento, al fine di stabilire se sia ancora necessaria l’approvazione di un piano di dettaglio per asservire un’area non ancora urbanizzata, tenendo conto della situazione esistente al momento della richiesta del titolo abilitativo (Consiglio di Stato, sez. V n. 5953 del 9.10.2006; sez. IV n. 6171 del 4.12.2007).

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